Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 400/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 400/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 25 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha annullato limitatamente al delitto di cui all'art. 73 d.p.r.309/90 l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che il 7/7/2023 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mustafa Mohamed, ed ha confermato, invece, la misura in relazione al delitto di rapina aggravata commesso ai danni di Despa Andrei Ioan, percosso e minacciato al fine di ripianare un pregresso debito per l'acquisto dello stupefacente, e poi spogliato e privato del telefono cellulare della fidanzata Basilici Asia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.p.r.309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 400/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.p.r.309/90 l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che il 7/7/2023 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mustafa Mohamed, ed ha confermato, invece, la misura in relazione al delitto di rapina aggravata commesso ai danni di Despa Andrei Ioan, percosso e minacciato al fine di ripianare un pregresso debito per l'acquisto dello stupefacente, e poi spogliato e privato del telefono cellulare della fidanzata Basilici Asia.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato cause penali testimone a carico attività criminosa responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.p.r.309/90
art. 616 cod. proc. pen
Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA MOHAMED nato il 25/01/1998 avverso l'ordinanza del 25/07/2023 del TRIB. LIBERTA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 25 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Perugia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha annullato limitatamente al delitto di cui all'art. 73 d.p.r.309/90 l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che il 7/7/2023 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mustafa Mohamed, ed ha confermato, invece, la misura in relazione al delitto di rapina aggravata commesso ai danni di Despa Andrei Ioan, percosso e minacciato al fine di ripianare un pregresso debito per l'acquisto dello stupefacente, e poi spogliato e privato del telefono cellulare della fidanzata Basilici Asia.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Mustafa, deducendo: 2.1. Illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione, laddove la registrazione di un colloquio tra la Basilici e la fidanzata del ricorrente, effettuata da questa all'insaputa della prima, è stata ritenuta inidonea ad attenuare la gravità degli indizi a carico del ricorrente, desunta dalle dichiarazioni del Despa e della stessa Basilici, in quanto le poche parole di quest'ultima emerse dalla registrazione non indicavano il nome della persona che aveva percosso il Despa, e comunque non negavano la presenza del Mustafa in occasione del fatto. Ad avviso del ricorrente, invece, dovrebbe riconoscersi nel Mustafà la persona oggetto del colloquio e, quindi, dovrebbe escludersi la sua responsabilità in relazione all'episodio di cui si tratta. 2.2. Illogicità della motivazione per contraddittorietà "estrinseca", laddove si è ritenuta la Basilici attendibile in relazione al delitto di cui al capo B) e non in relazione al delitto sub A.

3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976). 4.1.

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del Mustafa in ordine alla rapina posta in essere ai danni di Daspa Andrei Ion e della sua fidanzata Asia Basilici, in quanto fondate sulle convergenti dichiarazioni delle persone offese, che hanno entrambi riferito, senza incorrere in contraddizioni evidenti, che era stato il Mustafà a chiedere al Despa di appartarsi con lui, e poi era sopraggiunto il coindagato Al Jabouri che, insieme al ricorrente, aveva percosso e minacciato la predetta persona offesa, Eilla quale era stato infine sottratto il telefono cellulare della Basilici.

Senza inc:orrere in alcun vizio logico il Tribunale del riesame, pertanto, ha ritenuto che, anche a voler riconoscere nel Mustafà la persona di cui la fidanzata di questo e la Basilici parlavano nel corso della conversazione registrata dalla prima, comunque ne risulterebbe confermata la presenza sul posto nelle circostanze sopraindicate.4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nessuna contraddizione può ravvisarsi nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, laddove questa, rilevando che la Basilici aveva indicato in Al Jabouri la persona che aveva consegnato un pacchetto di "fumo" del costo di 400,00 euro, ha ritenuto tali dichiarazioni idonee ad attenuare la gravità indiziaria nei confronti del Mustafa in relazione alla cessione dello stupefacente, ma tali da non elidere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione anche del Mustafa alla rapina, in concorso con l'Al Joubori, per recuperare il denaro della cessione di cui si tratta.

5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente Luci mperiali Sergio DEPOSITATO 05 GEN 2024