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Sentenza — n. 393/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 393/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Locri ha dichiarato Pasqualino Vincenzo colpevole dei reati allo stesso ascritti (art. 633, 639-bis c:od. pen., art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), condannandolo alla pena di euro mille di ammenda ed ordinando la rimozione previo dissequestro dell'opera abusiva. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore del ricorrente. La Corte di appello d Reggio Calabria, visto l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., attesa l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'atto di appello qualificandolo come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 393/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 639-bis c:od. pen., art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), condannandolo alla pena di euro mille di ammenda ed ordinando la rimozione previo dissequestro dell'opera abusiva. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore del ricorrente. La Corte di appello d Reggio Calabria, visto l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., attesa l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'atto di appello qualificandolo come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza costruzione abusiva motivi di cassazione contravvenzione per violazione edilizia pretesa abusiva del locatore risarcimento per atto illecito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALINO VINCENZO nato a LOCRI il 11/12/1978 avverso la sentenza del 18/12/2015 del TRIBUNALE di LOCRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Locri ha dichiarato Pasqualino Vincenzo colpevole dei reati allo stesso ascritti (art. 633, 639-bis c:od. pen., art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), condannandolo alla pena di euro mille di ammenda ed ordinando la rimozione previo dissequestro dell'opera abusiva.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore del ricorrente. La Corte di appello d Reggio Calabria, visto l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., attesa l'inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'atto di appello qualificandolo come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3. Il ricorrente ha dedotto, per mezzo del proprio difensore, un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio della motivazione, perché sostanzialmente omessa, quanto alla effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

4. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato e ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa composizione.

2. Effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza, attesa la pluralità di condotte oggetto di contestazione e la molteplice allegazione di elementi, anche documentali e provenienti da pubbliche amministrazioni, da parte della difesa, risulta omessa la motivazione relativamente alla considerazione ed eventuale ricorrenza dell'elemento soggettivo quanto alle imputazioni ascritte, atteso che emerge esclusivamente una descrizione delle condotte poste in essere e una considerazione materiale dello stato dei luoghi. Deve conseguentemente essere rilevata la lamentata violazione di legge e l'omessa motivazione sul punto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa composizione, affinché motivi compiutamente in ordine all'effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri, in diversa composizione. Così deciso in