Sentenza — n. 47689/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'eliminazione della libertà vigilata applicata a Luigi Pettinelli con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2018, in ragione della riforma di tale decisione, con sentenza della Corte di appello di Ascoli Piceno irrevocabile il 20 dicembre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47689/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione Luigi Pettinelli, a mezzo del difensore Avv. Alessandro Angelozzi, denunciando violazione dell'art. 230, primo comma, cod. pen., e vizi della motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETFINELLI LUIGI (RINUNCIANTE) nato a SENIGALLIA il 02/03/1960 avverso l'ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'eliminazione della libertà vigilata applicata a Luigi Pettinelli con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2018, in ragione della riforma di tale decisione, con sentenza della Corte di appello di Ascoli Piceno irrevocabile il 20 dicembre 2022.
2. Propone ricorso per cassazione Luigi Pettinelli, a mezzo del difensore Avv. Alessandro Angelozzi, denunciando violazione dell'art. 230, primo comma, cod. pen., e vizi della motivazione.
3. In data 29 ottobre 2024 è pervenuto atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dall'Avv. Alessandro Angelozzi, con cui si rappresenta che la libertà vigilata di cui si era contestata l'applicazione è stata nel frattempo revocata, come da allegato provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 17 ottobre 2024.
4. A fronte di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile non già per rinuncia, non risultando che la stessa sia stata sottoscritta anche da Pettinelli, ma per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il predetto, secondo quanto prospettato e documentato, conseguito con la revoca il risultato concreto perseguito con il ricorso. Le ragioni dell'inammissibilità, non imputabili al ricorrente, precludono la sua condanna al pagamento delle spese e della sanzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22 novem