Sentenza — n. 47688/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, l'istanza con la quale Angelo Falsone aveva chiesto la 20tvolzi&h,na concessione della liberazione `ffterdepotD, in relazione alla pena inflittagli con sentenza irrevocabile il 5 ottobre 2024. A sostegno della decisione, è stato rilevato che "... non risultano adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, né il condannato ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, così come richiesto dall'art. 176, U.co. C.P.".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47688/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (fra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso Rv. 273714 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALSONE ANGELO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 14/02/1964 avverso il decreto del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, l'istanza con la quale Angelo Falsone aveva chiesto la 20tvolzi&h,na concessione della liberazione `ffterdepotD, in relazione alla pena inflittagli con sentenza irrevocabile il 5 ottobre 2024. A sostegno della decisione, è stato rilevato che "... non risultano adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, né il condannato ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, così come richiesto dall'art. 176, U.co. C.P.".
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Angelo Falsone, tramite il proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 176, cod. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che la motivazione adottata non può giustificare la decisione di inammissibilità, a fronte dell'espressa deduzione nell'istanza dell'impossibilità per il condannato di adempiere le obbligazioni civili, accompagnata dall'allegazione di un provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva concesso al predetto la remissione del debito, in ragione delle disagiate condizioni economiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (fra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso Rv. 273714 - 01).
3. Ebbene, nella specie non ricorrevano tali condizioni. Ed infatti, in primo luogo, risulta, dall'esame degli atti, che era stata demandata dall'istanza del condannato, in forza di specifiche allegazioni, la verifica cognitiva in ordine al presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili. In secondo luogo, il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere I obbligazioni civili nascenti dal reato, che invece va accertata ex officio (Sez. 1, Sentenza n. 25155 del 31/05/2011, Pennestri, Rv. 250572 - 01).
4. In assenza, dunque, delle condizioni per decidere in difetto di contraddittorio con il provvedimento presidenziale, tale provvedimento, affetto conseguentemente da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen, va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Torino (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 - 01), che provvederà alla trattazione secondo le disposizioni di cui ai commi 3 e seg. dell'art. 666, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Co