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Sentenza — n. 47552/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's rejection of confiscation revocation request due to lack of new proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni De Santis's appeal against the Palermo execution judge's decision to deny revoking a confiscation order. The appellant argued that new evidence regarding the provenance of funds should allow the confiscation to be revoked without needing a full retrial, citing conflicting judicial precedents. The court held that the execution judge correctly applied the more favorable precedent by examining the merits and found the appeal inadmissible because it merely complained about the reasoning rather than presenting specific new proof of legitimate acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 12-sexies d.l. 306/1992; Art. 616 c.p.p.: The execution judge may examine the merits of a request to revoke confiscation ordered in the trial phase if the request is based on new evidence suggesting only the revocation of the penalty, not the acquittal of the convicted person.

Parole chiave

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confiscation revocation execution judge powers new evidence admissibility judicial precedent conflict procedural inadmissibility revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 12-sexies d.l. 306 del 1992
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Giovanni DE SANTIS avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca ex art. 12-sexies d.l.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 676 c.p.p.
Art. 667 c.p.p.
art. 240-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28525 del 14/09/2018
Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dichiarato di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sarebbe ammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in sede di cognizione da parte di chi ha preso parte al relativo giudizio (Sez. 1, n. 28525 del 14/09/2018 – dep.
Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021
276491 -01), dovendosi piuttosto avanzare istanza di revisione della condanna (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv.
Sez. 1, n. 4196 del 9/01/2009
306 del 1992, nonostante il consolidato opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 4196 del 9/01/2009, Laforet, Rv.
Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021
Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv.
Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021
Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021 - dep.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA DE SANTIS Giovanni nato a PALERMO il 17/07/1989 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di Palermo leti gli atti e il ricorso; udita la relazione del cons. Stefano APRILE lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Proc. gen. Simone PERELLI, che ha concluso per l'inammissibiità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Giovanni DE SANTIS avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale con la quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), disposta nei suoi confronti nel giudizio di cognizione con sentenza del Tribunale di Palermo in data 25 febbraio 2016, irrevocabile in data 10 ottobre 2018, in relazione alla condanna per concorso in estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) con il padre Maurizio DE SANTIS (pure definitivamente condannato:

Sez. 2, n. 21010 del 6/02/2018) e altri. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dichiarato di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sarebbe ammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in sede di cognizione da parte di chi ha preso parte al relativo giudizio (Sez. 1, n. 28525 del 14/09/2018 – dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491 -01), dovendosi piuttosto avanzare istanza di revisione della condanna (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01), ha comunque esaminato nel merito l'istanza di Giovanni DE SANTIS, giudicandola infondata in ragione della mancanza della prova della legittima acquisizione da parte dello stesso delle somme che, secondo le produzioni difensive, sarebbero state incamerate senza causa lecita da parte di Maurizio DE SANTIS, padre del condannato, a seguito della vendita forzata dell'immobile già appartenente alla società Giogad S.r.l., della quale erano soci il detto Maurizio DE SANTIS e Giuseppe DE SANTIS, zio ex patre del condannato.

2. Ricorre Giovanni DE SANTIS,a mezzo dei difensori avv. Raffaele Bonsignore e avv. Angelo Mangione, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione ha escluso che possa procedersi alla revoca della confisca disposta in sede di cognizione ai sensi dell'articolo 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, nonostante il consolidato opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 4196 del 9/01/2009, Laforet, Rv. 242844 - 01;

Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01), quando si deduce, come nel caso di specie, l'esistenza di nuove prove sopravvenute alla decisione del giudice di cognizione (primo motivo); - la violazione di legge per erroneo rigetto della domanda fondata su documenti nuovi relativi alla legittima provenienza delle somme, come peraltro già risulta dal provvedimento del giudice della prevenzione che ha revocato la confisca disposta in tale ambito nei confronti di Maurizio DE SANTIS, padre dell'imputato, proprio con riguardo alla legittima provenienza delle somme oggetto di confisca ai danni del figlio Giovanni DE SANTIS ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso non è decisivo, secondo la stessa prospettazione del ricorrente. 2.1. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince che il Tribunale di Palermo, dopo aver dato atto dell’indirizzo interpretativo restrittivo, che il ricorso ritiene minoritario ed errato in diritto, ha comunque evidenziato che tale indirizzo non possa ritenersi univoco e che un altro orientamento ermeneutico consente, invece, di adire il giudice dell’esecuzione senza necessità di fare ricorso al rimedio straordinario della revisione del giudicato, quando la richiesta si fonda sulla prospettazione di elementi tali da dare luogo, ove accertati, non al proscioglimento del condannato, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies n. 306 del 1992): circa l’esistenza del contrasto, rappresentato dalle pronunzie indicate nel provvedimento impugnato, si veda:

Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021 - dep. 2022, Rv. 282522 -01. 2.2. La questione interpretativa non è, tuttavia decisiva, poiché il giudice dell’esecuzione ha esaminato il merito della richiesta di revoca della confisca, concludendo per il rigetto del ricorso, sicché ha comunque fatto applicazione del più favorevole orientamento giurisprudenziale.

3. In effetti, col ricorso in esame il condannato si limita a ribadire che il giudice della prevenzione, con decreto n. 56/2023 emesso nella procedura a carico di Maurizio DE SANTIS, padre del condannato, ha riconosciuto l’origine lecita dei beni accumulati dal nucleo familiare di Maurizio DE SANTIS e, in particolare, dei capitali investiti nella società Giogad S.r.l. Soggiunge, il ricorso, che una parte della somma appartenuta alla citata società sarebbe stata poi sequestrata nell’abitazione di Giovanni DE SANTIS e confiscata dal giudice penale ai sensi dell’art. 12-sexies l. 356/1992 con riguardo alla condanna per concorso con il padre nell’estorsione aggravata. 3.1.

Il motivo di ricorso, formulato in termini di violazione di legge, è inammissibile poiché, in realtà, propone censure di merito all’iter motivazionale.Si tratta, del resto, di doglianze formulate in modo generico e aspecifico perché, in disparte l’assenza della denunciata violazione di legge, il Tribunale di Palermo, pur dando atto dell’origine lecita dei capitali investiti nella citata società, ha precisato che non è stata allegata nessuna prova della legittima detenzione della somma confiscata a Giovanni DE SANTIS, né che sia stata fornita da quest’ultimo la prova che la somma riveniente dalla vendita immobiliare sia proprio quella rinvenuta nell’abitazione del condannato.

Il giudice dell’esecuzione osserva, senza ricevere alcuna critica, che quand’anche fosse provato che la somma sequestrata era parte della maggior somma di pertinenza della società Giogad S.r.l., il condannato Giovanni DE SANTIS non ha comunque dimostrato la liceità di quella detenzione, ovvero la causa e la legittimità del trasferimento di quella somma a suo favore, il che non modifica il quadro probatorio che aveva fatto da sfondo alla condanna penale e alla conseguente confisca, incentrata proprio sull’assenza di prova della legittima provenienza in capo a Giovanni DE SANTS della ingente somma rinvenuta nella sua disponibilità.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/10/2024 Il Consigliere estensore Il