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Sentenza — n. 47549/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for missing incidental prerequisite of impossible collaboration verification when main benefit request was already rejected.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Catanzaro Surveillance Court's order declaring the applicant's request inadmissible. The applicant argued the court wrongly treated his collaboration status independently from a co-defendant, but the main benefit request had already been rejected on merits. The court ruled that verifying impossible collaboration is necessarily incidental to a pending main benefit request; since the main request was already decided, this prerequisite was missing, warranting annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.s.; The verification of impossible or unobtainable collaboration is necessarily incidental to a pending main request for a penitentiary benefit, and its absence as a procedural prerequisite justifies annulment when the main request has already been decided on merits.

Parole chiave

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impossible collaboration penitentiary benefit incidental verification surveillance court procedural prerequisite annulment without remittal main benefit request statuto di collaboratore dei servizi di intelligence

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 48717 del 2019
Sez. I n. 48717 del 2019), beneficio sul cui regime di concedibilità influisce l'accertamento de quo.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Calabrese Giuseppe nato a SIRACUSA il 24/12/1973 ; avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catanzaro; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi ; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza introdotta da Calabrese Giuseppe, in riferimento all' accertamento della cd. collaborazione impossibile o inesigibile. Giova precisare che il Magistrato di Sorveglianza aveva, sulla originaria istanza di permesso premio, deciso nel merito con un rigetto della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Calabrese Giuseppe, dedicendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la autonomia della posizione del Calabrese rispetto a quella del coimputato cui era stata riconosciuta la collaborazione impossibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La decisione impugnata va annullata senza rinvio, per le ragioni che seguono. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento interpretativo secondo cui l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ha carattere necessariamente incidentale rispetto alla 'pendenza' di una domanda principale di ottenimento di un beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario (tra le molte v. Sez. I n. 48717 del 2019), beneficio sul cui regime di concedibilità influisce l'accertamento de quo. Nel caso in esame tale presupposto manca, in ragione del fatto che la domanda di permesso premio risulta trattata e respinta dal Magistrato di Sorveglianza con decisione di merito, indipendente dall'esito della verifica in tema di collaborazione impossibile. La assenza di un presupposto processuale della decisione va pertanto rilevata di ufficio, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FRAN