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Sentenza — n. 47545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding continuity of crimes due to alleged alternative factual interpretations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Domenico Fortugno's cassation appeal inadmissible for lack of reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the lower court failed to recognize a continuous criminal design linking two convictions for mafia-type association and money laundering. The court rejected this, stating the appeal merely proposed an alternative factual reconstruction rather than identifying a genuine defect in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The cassation court cannot invalidate a final judgment based on alternative factual perspectives or a deliberate re-reading of evidence that contradicts the plausible reasoning adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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continuity of crimes lack of reasoning alternative factual interpretation cassation inadmissibility mafia-type association judicial reasoning defect procedural inadmissibility associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Michele Novella, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
art. 416-bis cod. pen
a) sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in sede di rinvio e passata in giudicato in data 07/11/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato in Rosarno, Milano e altri luoghi, fino al 22/04/2021;
art. 512-bis cod. pen
b) sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in sede di rinvio e passata in giudicato il 09/03/2023, di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., commesso in Reggio Calabria il 29/09/2010.
art. 606 cod. proc. pen
Michele Novella, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUGNO DOMENICO, nato a CINQUEFRONDI il 20/07/1981 avverso l'ordinanza del 04/09/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata nell’interesse di Domenico Fortugno, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i reati giudicati mediante le due sentenze indicate a seguire:

a) sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in sede di rinvio e passata in giudicato in data 07/11/2022, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato in Rosarno, Milano e altri luoghi, fino al 22/04/2021;

b) sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in sede di rinvio e passata in giudicato il 09/03/2023, di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., commesso in Reggio Calabria il 29/09/2010.

2. Ricorre per cassazione Domenico Fortugno, a mezzo dell’avv. Michele Novella, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Trattasi di condanne relative a fattispecie delittuose che – in ipotesi difensiva – presentano una natura omogenea, essendo peraltro tra loro avvinte anche da un nesso di contiguità temporale e che, pertanto, sono da ritenersi espressive della sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Se si pone attenzione alla condanna intervenuta per violazione dell’art. 512-bis cod. pen., nell’ambito del processo denominato “Califfo”, ci si avvede come il Fortugno - fin dalla costituzione, nell’anno 2007, della società “Calabria Trasporti” – fosse affiliato al clan Pesce, come del resto affermato da vari collaboratori di giustizia, fra i quali anche Giuseppina Pesce.

Il timore di subire provvedimenti ablatori indusse il Fortugno, in seguito, a procedere allo svuotamento delle casse di tale società e alla costituzione della “Medma Trans”. Tale sequenza storica e oggettiva è, con ogni evidenza, dimostrativa dell’esistenza di una programmazione criminosa unitaria, legata alla condotta associativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, a carico di Domenico Fortugno sono state emesse due sentenze, per violazione, rispettivamente, degli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. A fondamento della domanda di unificazione dei reati oggetto delle condanne, l’odierno ricorrente ha posto l’iter concettuale che, di seguito, si riassume brevemente: - l’intestazione fittizia della “Medma Trans” sarebbe frutto, sostanzialmente, proprio della intraneità del Fortugno alla cosca Pesce; il ricorrente, infatti, già nel momento in cui venne costituita la Calabria Trasporti, si era già prospettato l’eventualità, poi effettivamente concretizzatasi, di poter divenire destinatario di provvedimenti di natura ablatoria; - la sussistenza di tale preventiva ideazione unitaria, peraltro, sarebbe inequivocabilmente dimostrata dal fatto che egli - appena scarcerato, nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - costituì la “Medma Trans”, privando di risorse finanziarie la “Calabria Trasporti”, proprio paventando possibili provvedimenti ablatori.

3. La Corte di appello ha instaurato, con tale ricostruzione, un compiuto ed esaustivo confronto e all’esito - adottando una motivazione congruente, logica e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà - è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, rispetto alla prospettazione difensiva. L’avversato provvedimento, infatti, si impernia sul convincimento che la creazione da parte di Fortugno - una volta appreso di essere indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. - della “Medma Trans”, dopo esser stato titolare occulto della “Calabria Trasporti”, delinei proprio la sussistenza del dolo specifico di interposizione fittizia.

Attenendosi a quanto sussunto nell’ordinanza impugnata, dunque, proprio in forza della acquisita conoscenza di essere indagato per il suddetto reato associativo, insorse in Fortugno la volontà di occultare beni e denaro appartenenti alla “Medma Trans”, attraverso la fittizia intestazione ad altri. Le sopra descritte operazioni societarie non delineano, secondo la Corte di appello, la sussistenza di una preesistente programmazione unitaria, anche in considerazione del fatto che il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., in sede di cognizione, è stato ritenuto privo della finalità agevolatrice mafiosa.

Trattasi di una ricostruzione che è fondata, in sostanza, sulla ritenuta natura estemporanea dell’intento elusivo; questo, quindi, non può che essere reputato radicalmente inconciliabile, con la invocata unificazione sotto il vincolo della continuazione.

4. Per aggredire tale solido e lineare apparato motivazionale, la difesa espone doglianze confutative e fondate sulla mera contestazione assertiva. Trattasi di censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto e che, viepiù, sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ANGELO VALERIO LANNA