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Sentenza — n. 47379/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47379/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell'interesse di Leopoldo Nappi, ha disposto l'unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a due sentenze passate in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Noia, per il quale risulta essere stata inflitta la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e aumentando detta pena, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino, di mesi otto di reclusione, tenuto conto del rito abbreviato (giungendo, quindi, alla pena finale di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47379/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770).

Parole chiave

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adeguamento della pena esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPPI LEOPOLDO nato a NOCERA INFERIORE il 12/12/1974 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteherrtIte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell'interesse di Leopoldo Nappi, ha disposto l'unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a due sentenze passate in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Noia, per il quale risulta essere stata inflitta la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e aumentando detta pena, per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino, di mesi otto di reclusione, tenuto conto del rito abbreviato (giungendo, quindi, alla pena finale di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione).

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Leopoldo Nappi, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena applicato in executivis, a fronte di una pena originaria contenuta per la fattispecie oggetto di continuazione, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Se è vero che le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. E' anche vero che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia appena menzionata, hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conformemente a Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi appena indicati. Invero, dopo avere sottolineato che le condotte delittuose di cui all'unificazione sono seriali ed omogenee, trattandosi di bancarotte fraudolente patrimoniali commesse in un medesimo arco temporale (2009-2014) e, pertanto, verosimilmente finalizzate a trarre un vantaggio economico dal fallimento delle società, tenuto anche conto della modalità esecutiva della condotta, caratterizzata da sistematicità e ripetitività nella distrazione dei proventi dell'attività ovvero nella distrazione o dissimulazione di merce e macchinari, applica un aumento di pena senza dubbio contenuto in relazione alla distrazione di beni e risorse per un valore complessivo pan a circa euro 2.902.528, e, comunque, tale da non richiedere una specifica motivazione a fronte delle complessive argomentazioni appena evidenziate.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in