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Sentenza — n. 47345/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding bail conditions for organized crime suspects under aggravated penalty provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Domenico Cristodaro against the Catanzaro Tribunal's decision to replace prison custody with home detention. The defense argued that the court incorrectly applied presumptions of danger and failed to consider mitigating family circumstances, while the prosecution contended the suspect's role in an organized crime group necessitated stricter measures. The court ruled that the lower tribunal properly evaluated the specific risks posed by the suspect's involvement in aggravated offenses and maintained that the existing evidence justified the continued application of prison custody.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275 cod. proc. pen.; The court must evaluate all decisive arguments presented by the defense to ensure the reasoning is complete, but it is not required to address every single point raised if the core conclusions are supported by the established probative standard.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Prevention Measures Organized Crime Presumption of Danger Appeal Dismissed verosimiglianza della persecuzione favoreggiamento atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275 cod. proc. pen.
Nel primo motivo la difesa rileva che il riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416 bis.1 cod. pen.
sarebbe "impertinente" in quanto il Tribunale avrebbe proceduto alla valutazione come se l'indagato fosse "associato" e, invece, la presunzione opera in modo e termini diversi nei confronti dei soggetti che non sono associati ai quali sono contestati reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi
Se in generale l'omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv.
Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini
Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, Mancuso
Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999
259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).3.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cristodaro Domenico nato a Crotone il 26/10/1982 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per il rigetto; lette le conclusioni dell'avv. Tiziano Saporito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 21 maggio 2024, depositata il 23 maggio 2024, ha accolto l'appello del pubblico ministero e ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro il 7 febbraio 2024 ha sostituito con gli arresti domiciliari la misura cautelare della custodia in carcere originariamente applicata nei confronti di Domenico Cristodaro, sottoposto a indagini in relazione a tre ipotesi di detenzione e porto di armi comuni da sparo (capi 11, 12 e 14 dell'incolpazione provvisoria), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in quanto le condotte, contestate come commesse tra il 25 febbraio e il 31 dicembre 2021, sarebbero state poste in essere per favorire la famiglia Pullano di Isola di Capo Rizzuto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inidoneità della misura gradata. Nel primo motivo la difesa rileva che il riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe "impertinente" in quanto il Tribunale avrebbe proceduto alla valutazione come se l'indagato fosse "associato" e, invece, la presunzione opera in modo e termini diversi nei confronti dei soggetti che non sono associati ai quali sono contestati reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

In questi casi, come quello di specie, non rileverebbe la sola gravità del reato e il controllo dovrebbe essere effettuato sulla base delle ulteriori e diverse fonti di prova idonee a evidenziare la sussistenza e consistenza delle esigenze cautelar'. Sotto altro profilo, poi, il riferimento alle indagini relative al procedimento c.d. Golgota sarebbe inconferente poiché in questo non sarebbe emerso alcun collegamento con il territorio di Reggio Emilia e ciò, soprattutto, quanto ai clan operanti a Isola di Capo Rizzuto. La motivazione in merito ai precedenti delle persone che sarebbero conviventi con l'indagato, inoltre, sarebbe carente in quanto il Tribunale non avrebbe considerato gli argomenti contenuti in una memoria depositata dalla difesa, nella quale si evidenziava che i familiari svolgono regolare attività lavorativa e che Raffaele Cristodaro, il fratello del ricorrente, si è trasferito in altra zona.

A carico di Giuseppe Cristodaro, invece, ci sarebbero solo dei "precedenti di polizia" per i quali non è stata pronunciata alcuna condanna. I precedenti, comunque, sarebbero risalenti nel tempo, come quello di rissa, anche a carico dell'indagato, relativo a fatti avvenuti circa vebti anni fa. Dagli atti, infine, non emergerebbe alcun coinvolgimento del ricorrente nell'associazione e i reati a questo contestati si riferiscono solo a fatti commessi in concorso con Pietro Fiore Pullano e Maurizio Pullano. Da nulla, ancora, emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente in un omicidio, reato per il quale non è indagato.

A ben vedere, pertanto, la conclusione del Tribunale, che non si fonderebbe su di una corretta e coerente valutazione di elementi concreti, sarebbe priva di effettiva consistenza dimostrativa e dovrebbe essere annullata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione degli elementi e degli argomenti, pertinenti e rilevanti, esposti dalla difesa nella memoria presentata il 17 maggio 2024 (allegata al ricorso), del deposito della quale il Tribunale non ha nemmeno dato atto nel provvedimento impugnato.

3. In data 30 luglio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri chiede che il ricorso sia rigettato.4. In data 18 agosto 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, l'avv. Tiziano Saporito, insite per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento all'operatività della presunzione di pericolosità e alla mancata considerazione degli elementi e degli argomenti contenuti nella memoria depositata il 17 maggio 2024. Le doglianze sono infondate. 2.1. In generale, come da ultimo evidenziato, nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia disposta per i delitti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. e al soggetto non sia contestata la partecipazione al reato associativo la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. assume un carattere marcatamente relativo per cui il giudice è tenuto, facendo riferimento al tipo di reato per il quale si procede e alle concrete modalità del fatto, a valutare gli elementi, come ad esempio il decorso del tempo, astrattamente idonei a escludere l'operatività della presunzione (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808 - 01).

Con riferimento alla contestazione di tale aggravante, d'altro canto, il giudizio deve essere effettuato tenendo conto che la medesima norma prevede due differenti ipotesi. Quella che fa riferimento al metodo, che ha natura oggettiva e prescinde dalla stessa esistenza di una qualsivoglia associazione, e quella della c.d. agevolazione, che ha natura soggettiva e si inserisce in un contesto che è caratterizzato dall'esistenza del sodalizio mafioso che l'autore ha intenzione di agevolare (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01).

Questa seconda ipotesi, nella quale l'autore del reato non si è limitato a utilizzare il metodo mafioso ma ha consapevolmente commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio risultando così inserito nel contesto mafioso, infatti, è sovrapponibile a quella nella quale si trova il soggetto che partecipa all'associazione e ciò, pertanto, giustifica la piena operatività della presunzione di maggiore pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, in conclusione, in questo caso opera in termini analoghi a quelli previsti per i soggetti intranei al gruppo criminale.2.2.

Nel caso di specie il Tribunale, facendo riferimento alla natura della circostanza aggravante, al fatto che le armi erano detenute nell'interesse della cosca e al ruolo così svolto, si è conformato ai principi indicati. In tal modo, infatti, il giudice del riesame ha evidenziato la sussistenza e persistenza delle esigenze cautelari e come queste -considerati l'accertata contiguità con soggetti apicali della cosca e il rapporto di fiducia con questi instaurato (specifico sul punto il riferimento al fatto che il ricorrente fosse comunque presente a conversazioni nelle quali si parlava di un omicidio)- non possano ritenersi superate ovvero anche solo attenuate dall'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a Reggio Emilia, luogo dove peraltro opera criminalità organizzata proveniente dalla stessa provincia di Catanzaro e dove lo stesso ricorrente ha commesso reati in passato. 2.3.

La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, risulta completa anche nel confronto con gli argomenti evidenziati dalla difesa, che risultano essere stati valutati e disattesi. Se in generale l'omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 - 01 con riferimento alla fase di merito), d'altro canto, al fine della verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01).

L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione, come avvenuto nel caso di specie, nel provvedimento siano indicate le ragioni che sorreggono la decisione adottata, e si sia così dimostrato di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimen