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Sentenza — n. 47277/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47277/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 3 aprile 2024 il GIP del Tribunale di Rimini - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da Gjoci Gentjan, tesa ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. In motivazione si evidenzia che il titolo - al di là della entità del residuo pena - non può essere sospeso perchè riguarda la condanna per il delitto di cui all'artr. 73 dPR n.309/90 aggravato ai sensi dell'art.80 comma 2 medesimo dPR. Si tratta di fattispecie che rientra nell'elenco di cui all'art.4 bis ord.pen. e pertanto vi è espresso divieto di legge alla sospensione (art. 656 comma 9 lettera a cod.proc.pen.) .

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 47277/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Gjoci Gentjan, deducendo erronea applicazione di legge. Secondo la difesa è esclusivamente l'aggravante di cui all'art.80 comma 2 dPR n.309 del 1990 a determinare l'attrazione del fatto di reato nel cono applicativo di cui all'art.4 bis ord.pen. Pertamto, una volta che la quota di pena riferibile a detta aggravante sia stata scontata (perchè rientrante nel presofferto), non vi sarebbe ragione di escludere la applicabilità della sospensione del titolo, residuando il solo reato di cui all'art.73 (comma 1 o comma 4) del dPR n.309 del 1990.

Parole chiave

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sospensione di pena esenzione dalla pena aggravamento della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena con condizionale parziale traffico di influenze illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjoci Gentjan nato in ALBANIA il 21/12/1981; avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di Rimini; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Marco Dall'Olio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 3 aprile 2024 il GIP del Tribunale di Rimini - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da Gjoci Gentjan, tesa ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. In motivazione si evidenzia che il titolo - al di là della entità del residuo pena - non può essere sospeso perchè riguarda la condanna per il delitto di cui all'artr. 73 dPR n.309/90 aggravato ai sensi dell'art.80 comma 2 medesimo dPR. Si tratta di fattispecie che rientra nell'elenco di cui all'art.4 bis ord.pen. e pertanto vi è espresso divieto di legge alla sospensione (art. 656 comma 9 lettera a cod.proc.pen.) .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Gjoci Gentjan, deducendo erronea applicazione di legge. Secondo la difesa è esclusivamente l'aggravante di cui all'art.80 comma 2 dPR n.309 del 1990 a determinare l'attrazione del fatto di reato nel cono applicativo di cui all'art.4 bis ord.pen. Pertamto, una volta che la quota di pena riferibile a detta aggravante sia stata scontata (perchè rientrante nel presofferto), non vi sarebbe ragione di escludere la applicabilità della sospensione del titolo, residuando il solo reato di cui all'art.73 (comma 1 o comma 4) del dPR n.309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

2. Ed invero, come è stato più volte evidenziato nei precedenti sul tema, il rinvio che l'art.656 cod.proc.pen. realizza ai reati di cui all'art. 4 bis ord.pen. si riferisce - appunto - alle figure di reato in quanto tali, come si suole dire, all'elenco. La inapplicabilità della sospensione è dunque ricollegata al tipo di reato commesso che, in quanto inserito nella particolare disposizione di ordinamento penitenziario, viene ritenuto di particolare gravità. In ipotesi di reato contemplato nella disposizione di ordinamento penitenziario se ed in quanto circostanziato (come è nel caso in esame) ad essere decisivo è il riconoscimento, in sede di cognizione, della sussistenza della particolare aggravante.

A nulla rileva l'entità di pena ad essa ricollegata (in tesi già scontata) posto che il divieto di fruizione della sospensione è - come si è detto - ricollegato alle particolari caratteristiche del fatto (v. per tutte Sez. I n. 20796 del 2019, rv 276312). Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FR