Sentenza — n. 47255/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di Idrissa Gningue, in relazione alla pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione, di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 19 novembre 2016 per i reati di violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel novembre 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 Cost, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò a fronte di una regolare attività in Francia di cui il Tribunale era al corrente e della disponibilità ad attività di volontariato per l'estinzione di altro reato in altro procedimento. 2.4. Col quarto motivo di ricorso la difesa lamenta assenza di motivazione in relazione alla valutazione di inadeguatezza della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione si rileva violazione dell'art. 27 Cost. Ci si duole che l'assenza di informazioni su prospettive risocializzanti, neppure, come si è detto, ravvisabile nel caso in esame, sia stata tradotta in un fattore di segno negativo per la concessione della misura alternativa richiesta. 2.6.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GNINGUE IDRISSA nato a DAKAR( SENEGAL) il 27/02/1974 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettehentrle le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Cristina Marzagalli, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di Idrissa Gningue, in relazione alla pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione, di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 19 novembre 2016 per i reati di violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel novembre 2016.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Gningue. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di confrontarsi con la richiesta di concedere al condannato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi sul territorio francese, in attuazione del d. Igs. 15 febbraio 2016 n.
38. Lamenta la difesa che, nonostante la specifica richiesta avanzata in tali termini, in via subordinata, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sul punto, ignorando la documentazione prodotta, volta a dimostrare come l'istante, dopo la commissione del reato, avesse intrapreso un costante percorso di recupero e reinserimento sociale in Francia, ove era riuscito ad avviare un progetto lavorativo, sottoscrivendo un contratto di lavoro con una società francese. Si duole che detto Tribunale si sia limitato a rigettare la misura alternativa, motivando esclusivamente sul fatto che il ricorrente non avesse indicato una residenza sul territorio italiano. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 2, lett. e), d.lgs. 15 febbraio 2016, n.
38. Si osserva che la richiesta di eseguire la misura alternativa in Francia, Stato membro che ha dato attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI e paese ove Gningue vive abitualmente dal marzo del 2022 (e ha la propria attuale residenza di fatto) e ove svolge regolare e stabile attività lavorativa, non avrebbe dovuto trovare alcun impedimento sul piano normativo e avrebbe dovuto essere, di conseguenza, accolta dal Tribunale di sorveglianza adito. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente ritenuto Gningue non residente e/o domiciliato nel territorio italiano (mentre è ancora residente in Italia e precisamente a Roma, in via Trebonio n. 4, come da procura speciale e fotocopia del documento di identità allegati al ricorso), e per avere affermato l'inesistenza di dati in merito all'esistenza di prospettive risocializzanti.
E ciò a fronte di una regolare attività in Francia di cui il Tribunale era al corrente e della disponibilità ad attività di volontariato per l'estinzione di altro reato in altro procedimento. 2.4. Col quarto motivo di ricorso la difesa lamenta assenza di motivazione in relazione alla valutazione di inadeguatezza della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione si rileva violazione dell'art. 27 Cost. Ci si duole che l'assenza di informazioni su prospettive risocializzanti, neppure, come si è detto, ravvisabile nel caso in esame, sia stata tradotta in un fattore di segno negativo per la concessione della misura alternativa richiesta. 2.6.
Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 47 Ord. pen. Si evidenzia che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con la circostanza della condotta ineccepibile del condannato dal 2020 al giugno 2024, focalizzando la sua attenzione sull'assenza di un percorso socio-riabilitativo dell'istante e sulle pendenze giudiziarie, passibili di definizione anche favorevole per l'indagato. La difesa conclude, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. La difesa deposita istanza di trattazione orale, rigettata poiché si procede w sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza di Roma si limita a rilevare che il condannato, gravato da pregiudizi penali e privo di prospettive risocializzanti, non ha indicato nell'istanza alcun domicilio sul territorio italiano e che la mancanza di dati circa il luogo di stabile abitazione rende non eseguibile la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesta, per impossibilità di rendere efficaci le prescrizioni derivanti dall'applicazione del beneficio, e non praticabile il contatto tra la persona fisica dell'interessato e il servizio sociale, cui per legge compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale.
Detto Tribunale omette, quindi, di motivare in ordine alla richiesta di affidamento in prova da eseguirsi in Francia, posto che "l'istanza era stata formulata in tal senso", come evidenziato dal medesimo Tribunale di sorveglianza con successiva ordinanza - in atti - del 28 agosto 2024, che ha disposto la sospensione dell'esecuzione in pendenza del presente giudizio in Cassazione. E non verifica la possibilità di eseguire l'affidamento in prova al servizio sociale in un altro Stato dell'Unione Europea (la Francia), resa in astratto possibile in forza del d.
Igs. 15 febbraio 2016, n. 38, fatto salvo l'accertamento dei necessari presupposti. Questa Corte - si veda per tutte Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144 - ha, invero, affermato che l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.
Restano assorbiti rispetto a detto preliminare approfondimento istruttorio, i restanti motivi di ricorso.
2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ed il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi sopra indicati, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di