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Sentenza — n. 47250/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47250/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catanzaro adito quale giudice del riesame, con ordinanza del 21 maggio 2024, confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Patania Nazzareno indagato per i delitti di omicidio di Fortuna Davide, commesso in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, il 6 luglio 2012, di porto e detenzione di armi nonché di ricettazione di una delle armi. In tesi accusatoria Patania sarebbe stato uno dei mandanti e organizzatori dell'omicidio di Fortuna, commesso al fine di vendicare l'assassinio del padre Patania Fortunato, cui Fortuna aveva preso parte, nonché per contrastare l'ascesa criminale del clan dei Piscopisani e dei Tripodi, L'agguato ai danni di Pataigia Fortunato veniva perpetrato da due sicari a volto coperto, poi identificati in Beluli Vasvi e Malavenda Sebastiano, che raggiungevano la vittima sulla spiaggia a bordo di uno scooter;

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen, art. 575 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 47250/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Conclusivamente ritiene il ricorrente che non vi sia convergenza del molteplice rispetto al mandato omicidiario come partito anche da Patania Nazzareno.

Parole chiave

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indagine per omicidio accusa penale partecipazione al reato atti penali luogo del reato assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l'indagato tramite il suo difensore, lamentando con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 575 cod. pen
in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., nonché degli artt.273 e 192 cod.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATANIA NAZZARENO nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1973 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG Simonetta Ciccarelli che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro adito quale giudice del riesame, con ordinanza del 21 maggio 2024, confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Patania Nazzareno indagato per i delitti di omicidio di Fortuna Davide, commesso in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, il 6 luglio 2012, di porto e detenzione di armi nonché di ricettazione di una delle armi. In tesi accusatoria Patania sarebbe stato uno dei mandanti e organizzatori dell'omicidio di Fortuna, commesso al fine di vendicare l'assassinio del padre Patania Fortunato, cui Fortuna aveva preso parte, nonché per contrastare l'ascesa criminale del clan dei Piscopisani e dei Tripodi, L'agguato ai danni di Pataigia Fortunato veniva perpetrato da due sicari a volto coperto, poi identificati in Beluli Vasvi e Malavenda Sebastiano, che raggiungevano la vittima sulla spiaggia a bordo di uno scooter;

Beluli scendeva ed esplodeva cinque colpi di pistola calibro 9x19 all'indirizzo del Fortuna; dopodiché i due si allontanavano e bruciavano sia lo scooter sia le armi utilizzate. La ricostruzione del fatto e l'identificazione degli autori era possibile grazie alle dichiarazioni del Beluli, il quale, dopo avere confessato l'omicidio, rendeva propalazioni circa il contesto in cui era maturata la determinazione omicidiaria e circa l'identità di autori materiali e mandanti.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l'indagato tramite il suo difensore, lamentando con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., nonché degli artt.273 e 192 cod. proc. pen. e la mancanza, ovvero illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente come il collaboratore Beluli Vasvi, condannato in via definitiva quale autore materiale dell'omicidio di Fortuna Davide, non faccia il nome dell'indagato quale partecipante alla riunione in cui venne deliberato l'omicidio di Fortuna.

Ripercorre, poi, le dichiarazioni di altro collaboratore, Comito Giuseppe, il quale ha dichiarato di avere partecipato alla fase organizzativa dell'omicidio di Fortuna pur non ammettendo di essere stato presente quando venne deliberato l'omicidio, contrariamente a quanto affermato da Beluli. Stigmatizza poi la circostanza che Connito abbia riportato l'affermazione acquisita de relato che la decisione di compiere l'omicidio venne presa anche da Patania Nazzareno senza però essere in grado di riferire la sua fonte di conoscenza. Altro collaboratore, tale Figliuzzi Nicola, che insieme a Patania Nazzareno aveva trasportato armi e ciclomotore a casa di Alessandria, ha dichiarato di non sapere se l'indagato sapesse a sua volta a che cosa le armi sarebbero servite.Anche circa la consegna delle armi e del ciclomotore le dichiarazioni dei collaboratori non combaciano, poiché Beluli e Comito collocano la consegna qualche giorno prima dell'omicidio, mentre Figliuzzi la arretra a qualche mese prima.

Conclusivamente ritiene il ricorrente che non vi sia convergenza del molteplice rispetto al mandato omicidiario come partito anche da Patania Nazzareno.

3. Il sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato condivide - ripercorrendola - la motivazione dell'ordinanza cautelare circa la concretezza dei gravi indizi di colpevolezza costituiti dalle chiamate di correo fra loro convergenti di tre collaboratori di giustizia, Beluli Vasvi, autore materiale dell'omicidio, condannato in via definitiva, Comito Giuseppe e Figliuzzi Nicola. Il dichiarante Beluli, fonte estremate qualificata, avendo confessato di avere commesso l'omicidio, aveva riferito di essere stato assoldato dai Patania per commettere l'omicidio e di avere partecipato ad un incontro avvenuto nella cantina di Patania Salvatore, durante il quale si erano definite le modalità esecutive dell'omicidio.

All'incontro erano presenti fra gli altri, i fratelli Patania, Callea Salvatore, Comito Giuseppe e Alessandria Francesco. Il ruolo attribuito all'odierno ricorrente era quello di fornire le armi e il ciclomotore utilizzato per la fuga, che portava a casa di Franco Alessandria, insieme a Figliuzzi Nicola. Comito confermava di aver saputo da Alessandria che era stato Patania Nazzareno, insieme ad un altro soggetto, verosimilmente Figliuzzi Nicola, a portargli lo scooter utilizzato per l'agguato e le armi; Comito aveva altresì disvelato la ragione dell'omicidio di Fortuna; quest'ultimo avrebbe funto da specchiettista nell'omicidio di Patania Fortunato, padre del ricorrente.

Quanto al ruolo di Nazzareno, il collaboratore riferiva che era stato meno pregnante rispetto a quello dei fratelli, ma anch'egli era stato totalmente adesivo al progetto omicidiario, al fine di vendicare l'omicidio del padre cui aveva partecipato Fortuna con il ruolo di specchiettista. Figliuzzi Nicola, dal canto suo, confermava di aver condotto un motociclo rubato a casa di Alessandria dietro indicazione di Patania Salvatore; in quella occasione era accompagnato da Nazzareno, che guidava un Fiat Doblò di colore bianco e che trasportava le armi.

Era stato proprio il ricorrente a comunicargli che stavano trasportando armi che, insieme allo scooterf erano state occultate nei pressi dell'abitazione di Alessandria, utilizzando delle chiavi di cui Nazzareno Patania aveva la disponibilità. Così richiamate le dichiarazioni dei collaboratori cui fa ampio riferimento l'impugnato provvedimento, emerge chiaramente come circa le stesse il ricorso sia travisante, nel senso che segnala discrasie fra le dichiarazioni che in realtà non sussistono. Il ricorso è travisante quando rileva una contraddizione fra il narrato di Beluli, che collocava Comito come presente alla riunione deliberativa dell'omicidio, contrariamente a quanto sostenuto da Comito stesso.

Nella riunione descritta da Beluli, in realtà, vennero definite le modalità esecutive dell'omicidio, non venne deliberato l'omicidio e del .tutto concordemente Comito ha escluso di avere partecipato alle riunioni tenutesi per deliberare l'omicidio, pur ammettendo di avere partecipato ad alcune riunioni in cui vennero definiti i dettagli organizzativi dell'omicidio. Analogamente travisante l'affermazione secondo cui Comito non avrebbe indicato la propria fonte di conoscenza quando in realtà egli riferisce di aver parlato in più occasioni con Alessandro, Saverio Patania e Luni Scarpuni per decidere il luogo ove commettere l'omicidio.

Quanto, poi, al narrato di Figliuzzi, emerge chiaramente che non era Patania Nazzareno a non sapere a cosa fossero destinate le armi che aveva portato a casa di Alessandria, ma è Figliuzzi che ha sostenuto di non sapere né a cosa servisse il motorino né che Patania stesse trasportando le armi. Figliuzzi ha poi affermato di non sapere se Patania Nazzareno fosse al corrente di quale fosse la destinazione delle armi; dunque, Figliuzzi non ha c.sprcsso una. ennuipgi43.fteT—Fié—her riferito una circostanza appresa, ma ha semplicemente affermato una sua convinzione.

Il Tribunale, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto che il nucleo delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori evidenziasse il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio, sia in quanto coinvolto nelle fasi organizzative dell'omicidio, sia in quanto materiale fornitore delle armi utilizzate dai sicari e del mezzo a bordo del quale i sicari hanno raggiunto la vittima e si sono dati poi alla fuga.

2. Con le argomentazioni contenute nell'impugnato provvedimento e sopra riportate il ricorrente non si confronta, limitandosi a parcellizzare le dichiarazioni, a confrontare singoli particolari fra loro, senza valutare il nucleo d'insieme e ciò in aperto contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale le \\\ dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1 - n. 17370 del 12/09/2023) Rv. 286327 - 01 Nello stesso senso si è affermato che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, perché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile. (Sez.1 - n. 10561 del 28/10/2020 Rv. 280741 - 01) 3.

Più in generale, poi, il ricorrente deduce un difetto di motivazione che non sussiste, poiché in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019) Rv. 276976 - 01.

Rilevato, infatti, che le ragioni addotte sostengono la decisione senza evidenti sbavature logiche ma, anzi, seguono il filo degli insegnamenti di legittimità, ciò che il ricorrente tenta di sollecitare, denunciando un inesistente vizio di motivazione, è una inammissibile rivalutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. La condizione di soggetto detenuto del ricorrente e il contenuto del presente provvedimento impongono che la Cancelleria effettui le comunicazioni ai sensi dell'ad 94 disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa