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Sentenza — n. 47245/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47245/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024, in accoglimento dell'opposizione proposta dal PM avverso l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli - sempre in qualità di giudice dell'esecuzione - dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di Autiero Giorgio.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47245/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il mezzo di impugnazione previsto per un'ordinanza pronunciata in esito ad udienza camerale è il ricorso per cassazione, altro mezzo di impugnazione non è previsto. L'ordinanza impugnata è, conseguentemente, un provvedimento non consentito dalla legge, ex art. 620 co.1 lett.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della decisione amministrativa ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Lamentava, infatti, come, del tutto erroneamente il Pm avesse proposto un' impugnazione avverso l'ordinanza emessa in esito al procedimento ex art. 666 cod. proc. pen., che veniva qualificata come opposizione, anziché come ricorso per cassazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTIERO GIORGIO nato a NAPOLI il 05/03/1964 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG Sabrina Passafiunne che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024, in accoglimento dell'opposizione proposta dal PM avverso l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli - sempre in qualità di giudice dell'esecuzione - dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di Autiero Giorgio.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore articolando un unico motivo di doglianza. Lamentava, infatti, come, del tutto erroneamente il Pm avesse proposto un' impugnazione avverso l'ordinanza emessa in esito al procedimento ex art. 666 cod. proc. pen., che veniva qualificata come opposizione, anziché come ricorso per cassazione. Pertanto, era stata tenuta un'altra fase del giudizio, sempre in camera di consiglio e sempre nel contraddittorio fra le parti, avanti al medesimo giudice persona fisica che aveva in precedenza emesso il provvedimento impugnato, anch'esso in esito ad una udienza in camera di consiglio. Il ricorrente riteneva, dunque, che il provvedimento con cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazione dovesse ritenersi definitivo, in quanto irritualmente impugnato. Il Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, chiedeva l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'ordinanza emessa in esito all'udienza celebrata nel contradditorio delle parti, ai sensi dell'ad 666 cod. proc. pen., infatti, può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione. L'opposizione è ammessa solo avverso le ordinanze pronunciate de plano, senza formalità, ex art. 667 co 4 cod. proc. pen., consentendo in questo modo il recupero di una fase celebrata nel contraddittorio delle parti. Tanto è vero che, come da costante insegnamento di questa Corte, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione al giudice dell'esecuzione, il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito. (Sez. 6, Sentenza n. 35408 del 22/09/2010 Rv. 248633) Del tutto errata quindi è stata la celebrazione di una seconda fase nel contradittorio fra le parti, a seguito della qualificazione della impugnazione del PM come opposizione, posto che una fase camerale nel contraddittorio delle parti vi era già stata.

Il mezzo di impugnazione previsto per un'ordinanza pronunciata in esito ad udienza camerale è il ricorso per cassazione, altro mezzo di impugnazione non è previsto. L'ordinanza impugnata è, conseguentemente, un provvedimento non consentito dalla legge, ex art. 620 co.1 lett.

d) cod. proc. pen. e deve essere annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigli