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Sentenza — n. 47006/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution judge exceeding statutory limits on daytime isolation duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Panaro against the execution judge's redetermination of daytime isolation duration. Panaro argued that the judge improperly included pre-2006 crimes in a unified execution relationship, thereby violating the statutory cap on isolation time. The court upheld the lower court's decision, ruling that the execution judge correctly applied the law by separating distinct execution relationships based on the timing of the crimes and the cessation of detention.

Regesto Legislator

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Art. 72, comma 1, cod. pen.; Art. 125, cod. proc. pen.; Art. 663, cod. proc. pen.: The execution judge must strictly adhere to statutory limits on isolation duration and cannot aggregate crimes from different execution relationships to justify exceeding these limits.

Parole chiave

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daytime isolation duration execution of sentences statutory limits cumulation of penalties execution judge authority Italian criminal procedure separation of execution relationships

Disposizioni normative citate

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Art. 72, comma 1, cod. pen.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la durata dell’isolamento diurno superando il limite posto dall’art. 72 cod.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 663, cod. proc. pen.
art. 72 cod. pen
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la durata dell’isolamento diurno superando il limite posto dall’art. 72 cod. pen.

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano inflittagli con sentenza del 21 novembre 2005 (n. 5 del cumulo per fatti commessi fino al 2011).

2. Ricorre Panaro, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 72, comma 1, cod. pen., 125 e 663 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la durata dell’isolamento diurno superando il limite posto dall’art. 72 cod. pen. Avrebbe dovuto, infatti, considerare le condanne sub 3 e sub 4 come facenti parte di un rapporto esecutivo unico rispetto al quale era già stata cumulata anche la misura dell’isolamento diurno.

L’ultimo provvedimento di unificazione pene concorrenti non avrebbe potuto inserire nel nuovo rapporto esecutivo anche i reati commessi prima della detenzione cessata nell’anno 2006. Correttamente ricostruita la posizione esecutiva di Panaro, la Corte distrettuale non avrebbe potuto irrogare un aumento dell’isolamento diurno né per la condanna alla pena detentiva sub 5, perché riferita a fatti commessi fino al 2001, né per la condanna all’ergastolo su pen., anche quando occorra procedere al cumulo di pene inflitte con sentenze o per separare i diversi rapporti esecutivi fino all’ultimo, ogget