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Sentenza — n. 47005/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the Public Prosecutor lacks standing to challenge execution judge rulings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Public Prosecutor filed a cassation appeal against an execution judge's order recognizing the continuity of criminal facts. The court ruled the appeal inadmissible because the prosecutor challenging the decision was not the same one who participated as a party in the original execution proceedings. Consequently, the appeal was rejected due to a lack of legal standing.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Only the Public Prosecutor who actively participated as a party in the execution proceedings has the standing to challenge decisions issued by the execution judge.

Parole chiave

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Public Prosecutor standing execution judge decisions cassation appeal admissibility procedural legitimacy continuity of facts istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza competenza attribuita continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 15853 del 25.2.2020
da ultimo Sez. I n. 15853 del 25.2.2020, rv 278981).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento di esecuzione a carico di: Iorio Antonio nato a NAPOLI il 17/12/1994 avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 21.06.2024 vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2024 il GIP del Tribunale di Napoli Nord – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda introdotta da Iorio Antonio, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, evidenziando il difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso il provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del P.M. impugnante.

2. Per costante orientamento interpretativo, espresso da queta Corte di legittimità, legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (v. da ultimo Sez. I n. 15853 del 25.2.2020, rv 278981). Nel caso qui in esame, dunque, il PM che ha impugnato la decisione è diverso da quello che ha preso parte al procedimento e ciò integra il difetto di legittimazione. Alla declaratoria di inammissibilità non segue altra statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FRAN