Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the prison tribunal lacked jurisdiction to evaluate early release without a separate request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Montella inadmissible, ruling that the Naples Prison Tribunal exceeded its authority. Montella argued the tribunal should have evaluated his request for early release alongside his request for home detention, citing specific articles of the Penal Code. The court rejected this, establishing that the tribunal lacks jurisdiction to assess early release unless a separate, concurrent request for that benefit was formally filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, Art. 54, Art. 69-bis Ord. pen.: The prison tribunal is competent to decide on requests for home detention but lacks jurisdiction to evaluate early release unless a separate request for that benefit is filed concurrently with the home detention request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montella Gaetano, nato a San Giorgio a Cremano il 17/05/1987 avverso il decreto emesso il 13/09/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 13 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Gaetano Montella, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'assunto che il condannato doveva scontare una pena, che scadeva il 15 marzo 2027, superiore ai limiti edittali previsti dall'art. 47-ter Ord. pen.
2. Avverso tale decreto Gaetano Montella, a mezzo dell'avv. Carlo Ercolino, proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnata, in riferimento agli artt. 54 e 69-bis, comma 4, Ord. conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli si era limitato a dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Gaetano Montella, senza considerare che, ai fini dell'ammissibilità della sua richiesta, doveva essere contestualmente valutata la concedibilità della liberazione anticipata, che imponeva la devoluzione del procedimento al Magistrato di sorveglianza di Napoli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gaetano Montella è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che, con il provvedimento censurato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli provvedeva sull'istanza presentata da Gaetano Montella, che aveva chiesto, ex art. 47-ter Ord. pen., la sola concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. Non risulta, invece, depositata alcuna istanza in ordine alla liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen., alla quale il ricorrente fa riferimento solo nel presente atto di impugnazione, rappresentando l'obbligo del Tribunale di sorveglianza di Napoli di valutare l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare contestualmente alla concedibilità della liberazione anticipata.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che competente a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata di cui all'art. 54 Ord. pen. è il magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che, laddove presentata, l'istanza di concessione del beneficio penitenziario controverso avrebbe dovuto essere depositata presso il Magistrato di sorveglianza di Napoli. Fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi in cui l'istanza di liberazione anticipata viene presentata nell'ambito di procedimenti pendenti davanti al tribunale di sorveglianza per la concessione di altre misure alternative alla detenzione, nel qual caso è possibile decidere sulla richiesta di liberazione anticipata senza necessità di trasmetterla preventivamente al magistrato di sorveglianza.
In questa cornice, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 69-bis Ord. competente, in prima istanza, a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata del detenuto è il magistrato di sorveglianza, salvo che tale beneficio penitenziario si innesti in un procedimento, già pendente, riguardante la concessione di altre misure alternative. In tale ipotesi, infatti, atteso il tenore letterale dell'art. 69- bis, comma 5, Ord. pen. - che adopera la locuzione "può trasmettere" l'istanza - , il tribunale di sorveglianza può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata insieme alle altre richieste senza trasmettere la richiesta al magistrato di sorveglianza.
A sostegno di tali conclusioni non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 46040 del 03/11/2004, Esposito, Rv. 230583 - 01, secondo cui: «Competente a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, in prima istanza, è il magistrato di sorveglianza fatta eccezione per il caso in cui la domanda sia presentata nel corso di procedimenti pendenti dinanzi al tribunale di sorveglianza per la richiesta di altre misure alternative, nel qual caso il tribunale può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata senza necessità di trasmetterla al magistrato di sorveglianza».
Ne discende conclusivamente che, nel caso in esame, non avendo il ricorrente depositato, contestualmente all'istanza di detenzione domiciliare, una richiesta di concessione della liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli non aveva alcun potere di valutare, ex officio, la concedibilità del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., su cui era competente esclusivamente il Magistrato di sorveglianza di Napoli, che non risulta ritualmente compulsato dal condannato.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto da Gaetano Montella, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d