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Sentenza — n. 46806/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual arguments regarding social danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the requirement of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the surveillance court incorrectly assessed his social danger despite his mental incapacity, but the court found the arguments too general and lacking specific references to the contested decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic, failing to specify the points of the decision under review or to correlate its arguments with the specific reasoning of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement social danger assessment surveillance court procedural costs mental incapacity prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 680 cod. proc. pen
D'Onofrio Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza del 2 luglio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 680 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara
(Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv.
Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L.
271404) e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L., Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen
Cassation appeal extension request dismissed because personal filing requires a registered defense lawyer under new procedural law.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Ordinanza — n. 16203/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and manifestly unfounded arguments regarding detention regime extension.
Ordinanza — n. 38173/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding social danger assessment.
Sentenza — n. 22033/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against special surveillance measure due to lack of specific legal grounds.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO VINCENZO nato a ARPAIA il 13/01/1968 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sette le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. D'Onofrio Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza del 2 luglio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 4 ottobre 2023, con il quale il Tribunale di Benevento aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni sanitarie, in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale è lesione personale, dopo aver accertato la sua incapacità di intendere e di volere.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la pericolosità sociale di D'Onofrio, pur non essendovi elementi in forza dei quali poter evidenziare l'attualità della sua pericolosità sociale. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valutato attentamente i fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, in particolare, la contestazione dell'impugnato provvedimento contenuta in ricorso evoca i principi generali sulla valutazione della pericolosità, ma appare priva di riferimenti specifici a singoli punti della motivazione del provvedimento impugnato, che viene solo complessivamente criticato asserendo che "risulta del tutto inesistente o quantomeno non adeguatamente valutata dal Tribunale di Napoli, il quale non discerne dai fatti già valutati un autonomo convincimento'. 1.2. In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404) e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L., Rv. 256900).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura degli atti del fascicolo, era emerso che la condizione psicopatologica di D'Onofrio determinava una condizione di pericolosità sociale, anche considerando tutti i profili delinquenziali accertati nel giudizio di cognizione con la sentenza definitiva di condanna. Per tali ragioni, il giudice di merito in modo ineccepibile ha ritenuto corretto applicare la misura di sicurezza non detentiva anche al fine di fornire al prevenuto un sostegno terapeutico.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in , favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell