Cassation court dismisses appeal against criminal conviction due to lack of specific defense mandate and domicile declaration for absent defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Yuriy Sidorov's appeal against his criminal conviction for theft, ruling the lower court correctly declared the appeal inadmissible. Although Sidorov was declared irrecoverable in 2019, the trial court proceeded with the trial based on his consistent absence and presumed knowledge of the proceedings. The court held that the absence of a specific mandate to appeal and a domicile declaration rendered the appeal procedurally invalid under the applicable criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 420-bis, cod. proc. pen.; When an accused is absent and lacks a specific mandate to appeal or a domicile declaration, the appeal is inadmissible unless the absence was involuntary and the accused can prove they were unaware of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIDOROV YURIY nato il 10/04/1978 avverso l'ordinanza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott.ssa Cinzia Parasporo, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 luglio 2024, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Yuriy Sidorov avverso la sentenza con cui, il Tribunale di Pavia, il 3 febbraio 2023, lo ha condannato per il reato sanzionato dall'art. 424 cod. pen.. A tal fine, ha rilevato che, essendosi proceduto, in primo grado, in assenza dell'imputato, la proposizione dell'impugnazione, da parte del difensore di ufficio, avrebbe dovuto essere accompagnata, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo applicabile ratione temporis (l'atto di appello essendo stato depositato il 16 febbraio 2023) ed a pena di inammissibilità, da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Considerato che, nel caso di specie, non è stata allegata dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato — il quale, peraltro, non ha rilasciato specifico mandato ad impugnare — ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.
2. L'avv. Ilaria Sottotetti, difensore di ufficio di Yuriy Sidorov, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Rileva, al riguardo, che Sidorov è stato dichiarato irreperibile con decreto emesso dal pubblico ministero il 3 settembre 2019, condizione della quale si è correttamente dato atto nel verbale di udienza del 29 gennaio 2021 -- diversamente da quanto accaduto in occasione delle successive udienze, ove ne è stata erroneamente indicata l'assenza — e che, impedendo, in concreto, al legale di mantenere i contatti con l'assistito (il quale, peraltro, è domiciliato ex lege presso il difensore), osta, vieppiù alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto, all'applicazione della normativa in materia di necessaria dichiarazione o elezione di domicilio e sottoscrizione di specifico mandato ad impugnare.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. Il provvedimento impugnato — così come, specularmente, il ricorso — si impernia sulla veste processuale dell'imputato, che il giudice di primo grado ha qualificato come assente. L'obiezione sollevata, in proposito, dal ricorrente muove, in particolare, dall'emissione, da parte del pubblico ministero ed ai fini della notificazione dell'avviso di conclusione di indagini preliminari, di decreto di irreperibilità, del quale il Tribunale procedente ha, in effetti, dato atto nel verbale di udienza del 29 gennaio 2021, ove egli è indicato come «libero non comparso (già dichiarato irreperibile dal P.M. con decreto 3.9.2019)».
La prospettazione difensiva omette, tuttavia, di considerare che il Tribunale — lungi dal disporre, in ossequio alla disciplina processuale íllo tempore vigente, la sospensione del processo ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., ciò che sarebbe accaduto qualora avesse ritenuto la persistente irreperibilità di Sidorov e, quindi, l'assenza delle condizioni previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e l'impossibilità di procedere alla notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 420 -quater, comma 1, cod. proc. pen.
— ha proseguito il giudizio sull'espressa e costante considerazione, a partire dalla successiva udienza del 12 novembre 2023 e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, dell'assenza dell'imputato. Tanto ha fatto, deve logicamente ritenersi in assenza di elementi di segno contrario, sul postulato che l'imputato — la cui difesa nulla ha, al riguardo, obiettato o eccepito, nel corso del giudizio e, ancora, con il ricorso per cassazione — ha avuto effettiva conoscenza del processo, con conseguente superamento dello status di irreperibile certificato dal decreto emesso dal pubblico ministero in un diverso e precedente contesto cronologico e procedinnentale.
Rebus sic stantibus, ineccepibile si palesa allora, in quanto coerente con la condizione processuale di assenza di Sidorov e, in fatto, con il difetto di mandato specifico ad impugnare e dichiarazione o elezione di domicilio da parte di imputato assistito da difensore di ufficio, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello. La declaratoria di inammissibilità dell'appello non preclude, peraltro, all'imputato, nel caso in cui l'assenza fosse stata dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, la possibilità di far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che egli non è stato in grado di esercitare e, in primis, alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 47327 dei 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 - 01).
3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Sidorov al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam