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Sentenza — n. 46793/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses Trieste's claim, affirming Bologna's jurisdiction over drug trafficking based on the first consummated act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdictional conflict raised by the Trieste Public Prosecutor's Office, affirming the competence of the Bologna preliminary investigation judge. While the Trieste judge argued for jurisdiction based on the final destination of drugs in Udine, the Court determined that the crime of association was consummated in Bologna where the first acts of importation and transfer occurred. Consequently, the case files were ordered to be transmitted to the Bologna tribunal to proceed with the investigation.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 12, lett. a), cod. proc. pen.: In cases of multiple crimes with identical gravity, jurisdiction belongs to the court of the place where the most serious subsequent crime was consummated, prioritizing the first act of consummation within national territory.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction drug trafficking association place of consummation priority temporal criterion importation of narcotics territorial competence bodypackers traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».
Art. 12, lett. a), cod. proc. pen.
Ha, in proposito, ritenuto — sulla premessa della connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., tra tutti i reati in contestazione e della conseguente applicabilità delle regole consacrate all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Consegue ai precedenti rilievi l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
art. 16 cod. proc. pen
pen., tra tutti i reati in contestazione e della conseguente applicabilità delle regole consacrate all'art. 16 cod. proc. pen., che àncora la competenza a quello di maggiore gravità — che la consumazione del più grave delitto associativo è avvenuta in Emilia-Romagna.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019
Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016
276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, Cassola, Rv.
Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016
Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017
Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI BOLOGNA nei confronti di: GUP TRIESTE con il provvedimento del 14/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG, dott. Gianluigi Pratola, il quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Gup di Trieste; udito l'avv. ZINI EUGENIO MARIA, del foro di ROMA, in difesa di UHONMEBHI EMMANUEL e ENABUSI ODION, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'insussistenza del conflitto e, in subordine, la competenza del Gup di Trieste; udito l'avv. GAMBETTI ANTONIO, del foro di BOLOGNA, in difesa di OGBEIFUN HOPE, il quale chiede dichiararsi la competenza del Gup di Trieste;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore dell'autorità giudiziaria di Bologna, in relazione agli addebiti mossi, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di trentacinque imputati, tutti di origine nigeriana, accusati di aver fatto parte, a vario titolo, di un'associazione finalizzata al narcotraffico, dedita all'importazione ed alla distribuzione di grosse partite di sostanza stupefacente. Ha, in proposito, ritenuto — sulla premessa della connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., tra tutti i reati in contestazione e della conseguente applicabilità delle regole consacrate all'art. 16 cod. proc. pen., che àncora la competenza a quello di maggiore gravità — che la consumazione del più grave delitto associativo è avvenuta in Emilia-Romagna.

Ha, a tal fine, sottolineato che in detta regione vivevano ed operavano, al tempo dei fatti di causa, risalenti agli anni 2019, 2020 e 2021, sia i tre esponenti apicali del sodalizio che altri dieci componenti, due dei quali curavano l'attività, nevralgica per il conseguimento degli scopi associativi, di prelievo dei c.d. bodypackers (cioè di coloro che trasportavano la droga dopo averla ingerita) e di temporanea custodia, dopo l'evacuazione, dello stupefacente. Ha aggiunto che nella stessa direzione militano sia la prevalente introduzione delle sostanze trafficate attraverso l'aeroporto di Bologna, seguita dallo spostamento dei vettori nell'abitazione di due correi, sita in Ferrara, che la concentrazione in Ferrara, Bologna, Parma e Reggio Emilia dei luoghi in cui erano sottoscritti gli accordi illeciti e venivano impartite le direttive volte alla loro attuazione.

Il Giudice dell'udienza preliminare giuliano ha, altresì, ritenuto che l'individuazione del giudice competente non muta qualora si muova dal diverso postulato dell'impossibilità di accertare, con sufficiente precisione, il luogo di commissione del delitto associativo. Ha, infatti, rilevato che, in questo caso, deve aversi riguardo al luogo di consumazione del più grave tra i reati residui e, precisamente, a quello di importazione contestato al capo 3), cronologicamente anteriore rispetto a quelli di analoga gravità e commesso in Bologna. Ha, infine, rimarcato, per completezza, che, in relazione alle condotte di acquisto, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga — non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza stupefacente — da identificarsi, in ossequio alle ordinarie regole in materia di compravendita, in quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente; luogo che, nella fattispecie, corrisponde con l'Emilia-Romagna, regione in cui sono stati siglati gli accordi tra i capi del sodalizio, residenti in Italia, ed i fornitori esteri.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ricevuti gli atti, ha chiesto al locale Giudice per le indagini preliminari di sollevare conflitto negativo di competenza in ragione della ritenuta consumazione del delitto associativo in Friuli Venezia Giulia. In proposito, ha osservato che «la struttura associativa, rivelata dalla indagine della D.D.A. di Trieste opera in prevalenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al territorio di Udine, mentre altri territori, emersi dall'attività investigativa, non sono da ritenersi decisivi ai fini della competenza, trattandosi di mere sedi di arrivo dall'estero della droga (es. per la presenza di un aeroporto, es.

Bologna Marconi o es. Milano Malpensa): peraltro, il valico di Tarvisio Coccau si trova in provincia di Udine». Ha notato che, se «non vi è dubbio che altri indagati siano risultati operare in luoghi diversi dal Friuli Venezia Giulia», non può trascurarsi, per converso, che «in tali casi quel diverso territorio non può ritenersi quello di competenza della associazione criminale oggetto della presente indagine, perché nei casi in esame la droga era stata preventivamente ordinata e pagata dai "recettori friulani" e destinata alla piazza dell'udinese e comunque del Nord Est» e concluso nel senso che nel territorio del Friuli Venezia Giulia si è verificato il radicamento del pactum sceleris e si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, preso atto della denuncia di conflitto presentata dal pubblico ministero, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, espressamente aderendo alla prospettazione dell'ufficio requirente, sull'ulteriore ed autonomo «rilievo del principio di diritto che vuole radicata la competenza nel luogo di manifestazione del sodalizio, che nel caso di specie appare compreso nel Distretto friulano, dove aveva luogo l'acquisizione (in virtù del c.d. principio consensualistico) e lo smercio del narcotico, indipendentemente dal luogo di acquisizione materiale».

4. L'avv. Eugenio Maria Zini, difensore di Emmanuel Uhonmebhi e Odion Enabusi, ha chiesto, con memoria del 5 ottobre 2024, dichiararsi l'insussistenza del conflitto ovvero, in subordine, la competenza dell'autorità giudiziaria bolognese.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

Sul punto, occorre precisare, in replica a quanto dedotto dagli indagati Uhonmebhi ed Enabusi, che la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari — ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. ed in conseguenza della denuncia formalmente operata dal pubblico ministero — in ragione della condivisione, da parte del giudice procedente, delle ragioni esposte dalla parte, cui ha aggiunto una propria autonoma ed ulteriore considerazione, sì da radicare il conflitto la cui soluzione è demandata al giudice di legittimità (nel senso della necessità che il giudice aderisca e faccia propria la denuncia della parte, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale di Vibo Valentia, Rv. 281760 - 01;

Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2012, Stingaciu, Rv. 254189 - 01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Sarcinelli, Rv. 236368 - 01).

2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. L'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Nel caso di specie — pacifiche sia la connessione tra i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggetto di addebito nei confronti degli indagati che la maggiore gravità di quello associativo — non appare possibile, allo stato, individuare con sufficiente precisione il luogo di costituzione ed operatività della compagine delinquenziale che, dedita all'importazione dalla Nigeria e dall'Olanda di consistenti partite di stupefacente, ne curava, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, sovente avvenuto per via aerea e garantito dalla disponibilità dei cc.dd. bodypackers, la distribuzione sul mercato del Nord Est e, precipuamente, nell'area friulana.

A fronte, invero, degli elementi valorizzati dal Giudice dell'udienza preliminare di Trieste, relativi al luogo di residenza dei vertici decisionali ed operativi del sodalizio e di molti associati, nonché alla collocazione in territorio emiliano dell'arrivo di numerose partite di droga e delle trattative finalizzate alla sottoscrizione degli accordi propedeutici all'attuazione delle transazioni, si pongono quelli che, invece, traggono spunto dalla destinazione finale delle sostanze commerciate, situata nell'area udinese, ove erano stabilmente residenti i soggetti incaricati di ricevere la droga e provvedere alla sua successiva distribuzione.

3. Posto, allora, che la concomitante sussistenza di indicazioni non omogenee preclude, anche in considerazione dello stadio del procedimento e dei limiti dell'intervento incidentale del giudice di legittimità, l'individuazione del luogo di commissione del delitto associativo, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra quelli residui (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Tribunale di Palermo, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, Cassola, Rv. 269246 - 01).

Nel caso in esame, dall'intestazione della sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza risulta che gli imputati sono chiamati a rispondere, oltre che di due vicende (contestate ai capi 1 e 2) afferenti a commercio di marijuana, di trentanove episodi qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed aggravati dalla transnazionalità. Considerata, dunque, l'identica gravità di tutti i predetti reati, assoggettati ad un'unica cornice edittale, la competenza va attribuita, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., sulla base del criterio di priorità temporale, che induce a rivolgere l'attenzione al delitto contestato al capo 3), la cui consumazione si arresta al 19 agosto 2019.

Trattasi, stando all'imputazione, di una pluralità di importazioni di eroina e cocaina, nella misura di almeno un chilogrammo per volta, l'ultima delle quali ha visto due bodypackers giungere, per via aerea, a Bologna, dove sono stati prelevati da una complice che li ha condotti presso la sua abitazione per provvedere all'evacuazione, in vista del successivo invio della merce verso la finale destinazione friulana. Ora, il fatto oggetto di addebito è configurato attraverso il chiaro ed univoco riferimento a Bologna, quale luogo di ingresso in Italia dello stupefacente e di compimento delle operazioni dirette a che gli acquirenti ne conseguissero la materiale disponibilità, ovvero a comportamenti senz'altro idonei a comprovare la consumazione del reato, onde pertinente si palesa il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale» (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479 - 01; nello stesso senso, cfr.

Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269663 - 01).

4. Consegue ai precedenti rilievi l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichia