Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46791/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against confiscation of illicit profits, ruling fungible money must be traced to criminal activity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Carmela Targa's appeal against an order confirming the confiscation of funds derived from her husband's tax crimes. The lower court found that Targa had received and reinvested illicit sums into real estate, establishing a direct link between the criminal activity and the seized assets. The court applied the principle that fungible money must be treated as directly derived from the crime, rejecting arguments about the specific origin of the cash.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648-bis, 648-ter c.p.; Art. 444 c.p.p.: Confiscation of illicit profits applies to fungible money where the specific origin is irrelevant, and the profit is identified by the direct economic advantage gained from the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of illicit profits fungible money rule direct derivation of profit tax evasion crimes criminal asset recovery confisca dei beni revoca del trasferimento patrimoniale appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648-bis c.p.
Le censure articolate con il primo motivo discendono dal postulato secondo cui la confisca della somma di 63.300 euro, già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, sarebbe stata disposta «per equivalente» e, quindi, sulla base di una previsione normativa, l'art. 648 -quater, secondo comma, cod.
Art. 648-ter c.p.
Le censure articolate con il primo motivo discendono dal postulato secondo cui la confisca della somma di 63.300 euro, già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, sarebbe stata disposta «per equivalente» e, quindi, sulla base di una previsione normativa, l'art. 648 -quater, secondo comma, cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616, comma 1, primo periodo c.p.p.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Carmela Targa al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
art. 648-ter cod. pen
Le censure articolate con il primo motivo discendono dal postulato secondo cui la confisca della somma di 63.300 euro, già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, sarebbe stata disposta «per equivalente» e, quindi, sulla base di una previsione normativa, l'art. 648 -quater, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015
Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022
anche Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARGA CARMELA nato a ISCHIA il 30/01/1959 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha rigettato, in executivis, l'opposizione presentata da Carmela Targa avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 7 ottobre 2022, ha respinto la richiesta della Targa di restituzione della somma a lei sequestrata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti in relazione ai reati sanzionati dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e conclusosi, il 21 luglio 2010, con sentenza di applicazione, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., della pena, condizionalmente sospesa, di un anno e dieci mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

2. Il giudice dell'esecuzione ha premesso che la Targa è risultata coinvolta nell'attività criminosa riconducibile a numerosi soggetti — alcuni dei quali amministratori di società esercenti il commercio di autoveicoli — responsabili di reati concernenti, tra l'altro, la fatturazione delle operazioni imponibili ed il versamento delle imposte indirette. In particolare, la donna, moglie di Giuseppe Tessore — protagonista della vicenda quale amministratore di fatto della AUTO s.r.l. — ha, da un canto, versato e consentito a terzi di versare sui conti correnti a lei intestati, tra il 2004 ed il 2007, euro 646.900 in contanti ed euro 520.349,40 in assegni e, dall'altro, impiegato nelle attività economiche della Giovi s.r.l. e della Immobiliare Silvia s.a.s., delle quali era amministratrice, euro 63.300: somme, le une e le altre, frutto dei reati di associazione a delinquere e fiscali, commessi dal marito e dai correi.

Tali condotte sono valse alla Targa il rinvio a giudizio per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in relazione ai quali ha chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata.

3. Nell'ambito del menzionato procedimento penale è stato disposto, nei confronti della Targa, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di terreni e fabbricati rurali ubicati nel comune di Pontinvrea (SV), di proprietà della Giovi s.r.l. e del valore complessivo di euro 405.500, sino alla concorrenza di euro 63.300, cioè dell'importo di provenienza illecita destinato al loro acquisto. Successivamente, il vincolo cautelare è stato trasferito dapprima, su richiesta dell'amministratore della Giovi s.r.l. e nei limiti della somma di 63,300 euro, sulle quote societarie intestate a Carmela Targa e, in un secondo momento, su un pari importo di denaro, ricavato dalla cessione, previamente autorizzata dal giudice precedente, delle quote delle quali la donna era titolare.

4. Non essendosi provveduto, con la sentenza di patteggiamento né poscia, a stabilire la destinazione di quanto in sequestro, Carmela Targa ne ha chiesto, a distanza di dodici anni, la restituzione presentando un'istanza che, tuttavia, è stata disattesa dal giudice dell'esecuzione che, anche a seguito dell'opposizione, ha, invece, ordinato la confisca della somma di denaro sul rilievo che, versandosi in ipotesi di confisca c.d. diretta, e non per equivalente, di utilità che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, debba procedersi all'adozione del provvedimento ablatorio.

5. Carmela Targa propone, con l'assistenza dell'avv. Paolo Brin, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sostanziale e processuale per avere il giudice dell'esecuzione disatteso la richiesta di restituzione e disposto, anzi, la confisca sul fallace presupposto della natura «diretta» o, in alternativa, «per sproporzione» dell'ablazione che, invece, avrebbe potuto essere pronunciata solo «per equivalente», cioè in forza di una norma, l'art. 648 -quater, cod. pen. che, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie perché introdotta in epoca posteriore rispetto alla commissione, da parte sua, dei fatti illeciti accertati con la sentenza del 21 luglio 2010.

Con il secondo motivo, deduce — in via subordinata ed in chiave, ancora, di violazione di legge sostanziale e processuale — che la confisca avrebbe dovuto essere, comunque, circoscritta alla misura del profitto da lei tratto grazie all'operazione di riciclaggio e reimpiego, non coincidente con quello ricavato dall'autore del reato presupposto, cui ella è rimasta estranea.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Le censure articolate con il primo motivo discendono dal postulato secondo cui la confisca della somma di 63.300 euro, già oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, sarebbe stata disposta «per equivalente» e, quindi, sulla base di una previsione normativa, l'art. 648 -quater, secondo comma, cod. pen. (che prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, qualora non sia possibile procedere alla confisca, obbligatoria, dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto e che non appartengano a persone estranee al reato, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato), non applicabile al caso di specie, ai sensi dell'art. :2 cod. pen., Tanto, in ragione dell'anteriorità della condotta ascritta alla Targa rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. 21 settembre 2007, n. 231, che ha introdotto detta misura patrimoniale, e della natura sanzionatoria della confisca «per equivalente» (in questo senso, cfr.

Sez. F, n. 33409 del 28/07/2009, Album, Rv. 244840 — 01).

3. Il ragionamento non persuade, perché qualifica come «per equivalente» la confisca di una somma di denaro che deve, invece, intendersi diretta, perché avente ad oggetto il profitto del contestato reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, chiarito che l'addebito mosso, ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen., a Carmela Targa attiene alla ricezione, in tre distinte occasioni, di somme di denaro (dell'importo, rispettivamente, di 12.500, 10.800 e 40.000 euro) che, frutto degli illeciti tributari commessi dal di lei marito e dai correi, sono state versate sui conti della Giovi s.r.l. e della Immobiliare Silvia s.a.s, ed utilizzate, quindi, a scopo di investimento immobiliare.

Per quanto, allora, il sequestro preventivo disposto il 20 maggio 2008 dal Tribunale di Mondovì avesse ad oggetto un compendio immobiliare, l'espresso ed univoco riferimento all'essere il vincolo circoscritto alla somma di euro 63.300, «sicuramente utilizzata in pagamento del terreno e documentata quale di provenienza illecita», ed il successivo trasferimento del sequestro sulle quote societarie e, infine, sulla somma che la Targa ha ricavato dalla loro cessione concorrono ad attestare, come nitidamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, che il vincolo ha colpito, in via diretta, la somma di denaro che ha costituito il profitto dei reati presupposti ed è stata reimpiegata dall'odierna ricorrente in attività economiche.

Non v'è, dunque, ragione di dubitare, tanto più in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, dell'esistenza di un nesso di derivazione pertinenziale tra i reati accertati e le somme sottoposte a sequestro. Pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo, già operato nella motivazione del provvedimento impugnato, all'indirizzo ermeneutico, avallato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 — 01).

4. A confutazione del secondo ed ultimo motivo di ricorso, deve, poi, ritenersi che il profitto conseguito dalla Targa grazie all'attività di illecito reimpiego coincide con l'importo pervenuto nella sua disponibilità, che ella risulta avere interamente destinato, come detto, ad un investimento immobiliare effettuato nell'interesse di una società della quale era, al tempo, amministratrice. Deve, pertanto, concludersi nel senso che il patrimonio dell'odierna ricorrente si è accresciuto, per effetto della condotta illecita, in misura pari al valore delle cose che ne hanno costituito oggetto e che risultano soddisfatte, di conseguenze, le condizioni a tal fine enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, da lei evocata, nello stabilire che «Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 — 01; in proposito, cfr. anche Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364 - 01).

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Carmela Targa al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.