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Sentenza — n. 46787/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses negative jurisdiction conflict when GIP issues requested measure without stalling proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the negative jurisdiction conflict between the Alessandria and Naples criminal courts non-existent. The GIP in Alessandria had declined jurisdiction over a crime committed in Naples but proceeded to renew the suspect's detention order upon the prosecutor's request. The court ruled that because the GIP issued the requested measure, no procedural deadlock occurred, thereby precluding the filing of a jurisdictional conflict.

Regesto Legislator

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Art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A negative jurisdiction conflict does not arise when the investigating judge, after declining competence, issues the requested provisional measure, as this prevents procedural stasis.

Parole chiave

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negative jurisdiction conflict investigating judge competence procedural stasis requirement provisional measure issuance Cassation Court ruling competenza territoriale alternativa inosservanza delle norme sulla competenza detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che si ha conflitto, c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020
Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020
279727, concernente proprio la materia cautelare; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP del Tribunale di Brescia, Rv.
Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020
279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP del Tribunale di Velletri, Rv.
Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010
Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019
46507 del 05/07/2022, GIP Tribunale di Novara, tutte non massimate — e di dissentire, invece, da quello, di segno contrario, che, in passato sporadicamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep.
Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024
Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022
1, n 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep.
Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE ALESSANDRIA nei confronti di: CORTE ASSISE DI NAPOLIcon l'ordinanza del 24/07/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott.ssa Olga Mignolo, la quale ha chiesto dichiararsi l'insussistenza del conflitto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di assise di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio, in favore dell'autorità giudiziaria di Alessandria, in relazione ai reati ascritti ad Antonio Muollo ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e per i quali l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ricevuti gli atti, ha chiesto, il 16 luglio 2024, la rinnovazione della misura cautelare già applicata a Muollo.

Il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere provveduto, il 22 luglio 2024, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, ha sollevato, con autonoma ordinanza del 24 luglio 2023, conflitto negativo di competenza in ragione del fatto che il delitto di cui al capo V) — primo, in ordine di tempo, tra i reati di maggiore gravità, nell'ambito di quelli, tra di loro connessi, oggetto di addebito nei confronti di Muollo — è stato commesso nel circondario di Napoli. Ha, al contempo, rilevato, in espressa adesione ad uno degli indirizzi che, sul punto, si sono formati presso la giurisprudenza di legittimità, che la proposizione del conflitto non è preclusa dall'adozione dell'atto richiesto dal Procuratore della Repubblica.

3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 25 settembre 2024, dichiararsi l'insussistenza del conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto conflitto di competenza è insussistente.

2. L'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che si ha conflitto, c.d. negativo, di competenza quando due o più giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. In questi casi, invero, si determina una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore del giudice di legittimità. Tanto non è accaduto nella vicenda in esame, in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, pur declinando la propria competenza, ha emesso il provvedimento richiesto, ciò che gli inibisce la proposizione di conflitto.

Questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il Giudice per le indagini preliminari possiede, in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento sollecitatogli, non può, a sua volta, rivolgersi al giudice di legittimità perché si pronunzi sulla competenza (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727, concernente proprio la materia cautelare; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP del Tribunale di Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP del Tribunale di Velletri, Rv. 278940).

Ciò, in quanto, essendo egli investito della sola decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, la sua emissione non incide sulla prosecuzione del procedimento principale, che mai può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, Ferrari, Rv. 248693-01) e che non soffre una situazione di stallo tale da imporre l'intervento regolatore del giudice di legittimità, posto che il pubblico ministero è senz'altro abilitato a dare ulteriore impulso alle indagini e ad assumere liberamente ogni determinazione, onde, in conclusione, non è dato discorrersi di conflitto.

Il Collegio ritiene di dovere dare continuità a tale indirizzo — ripreso, ancora di recente, da Sez. 1, n 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, GIP Tribunale di Cosenza; n. 46507 del 05/07/2022, GIP Tribunale di Novara, tutte non massimate — e di dissentire, invece, da quello, di segno contrario, che, in passato sporadicamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, GIP Tribunale di Milano, Rv. 278360 - 01), è stato espressamente richiamato dal giudice che ha denunciato il conflitto negativo.

Tanto, in ragione del fatto che tale orientamento, nel porre l'accento sull'esigenza di stabilizzare, tramite la pronuncia della Corte di cassazione, la competenza in ordine all'incidente cautelare, finisce per svalutare indebitamente il profilo, in effetti decisivo, concernente la stasi del procedimento che, in ipotesi del tipo di quella che qui viene in rilievo, non si verifica.

3. Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria. o O

P.Q.M.

E -r1 Ri N - a .721. Dichiara insussis