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Sentenza — n. 46776/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for illegal entry, ruling evidence admission was not required.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fabjan Martuzi against a 5,000 euro fine for illegal entry into Italy. The defense argued that the judge violated procedural rights by refusing to admit requested witness testimony and relying solely on an identification record. The court found the appeal unfounded because the identification record was irreplicable and the absence of witnesses was logical given the defendant's lack of specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis d.lgs 286/1998; Art. 491 c.p.p.: The court ruled that when an identification record is irreplicable and the defendant offers no specific justification, the judge may lawfully exclude requested witness testimony without violating the right to defense.

Parole chiave

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illegal entry fine witness testimony admissibility identification record evidence right to defense violation procedural necessity test errore nella commisurazione della pena mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis d.lgs 286 del 1998
Il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza del 10 aprile 2024, ha condannato Fabjan Martuzi alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 10 bis d.lgs 286 del 1998.
Art. 29 comma 7 d.l. 274 del 2000
Art. 111 cost.
Art. 192 commi 1 2 e 3 cod. proc. pen.
Art. 546 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 491 cod. proc. pen.
La decisione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dal pubblico ministero, considerato il tenore del verbale di identificazione -atto irripetibile contenuto nel fascicolo del dibattimento senza che la difesa abbia sollevato alcuna questione sul punto nel termine di cui all'art. 491 cod.
Art. 234 cod. proc. pen.
Né sul punto, d'altro canto, può assumere rilievo decisivo il riferimento alla domanda di emersione del lavoro presentata presso la Prefettura di Massa, atteso che la documentazione citata avrebbe potuto, e dovuto, essere prodotta ai sensi dell'art. 234 cod.
art. 491 cod. proc. pen
La decisione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dal pubblico ministero, considerato il tenore del verbale di identificazione -atto irripetibile contenuto nel fascicolo del dibattimento senza che la difesa abbia sollevato alcuna questione sul punto nel termine di cui all'art. 491 cod.
art. 234 cod. proc. pen
Né sul punto, d'altro canto, può assumere rilievo decisivo il riferimento alla domanda di emersione del lavoro presentata presso la Prefettura di Massa, atteso che la documentazione citata avrebbe potuto, e dovuto, essere prodotta ai sensi dell'art. 234 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4279/2 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi
Sez. 5, n. 39764 del 29 maggio 2017
284536 - 01; nonché Sez. 5, n. 39764 del 29 maggio 2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Martuzi Fabjan nato a Shoiperi (Albania) il 22/12/1998 avverso la sentenza del 10/04/2024 del Giudice di Pace di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Lucca, con sentenza del 10 aprile 2024, ha condannato Fabjan Martuzi alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per reato di cui all'art. 10 bis d.lgs 286 del 1998.

2. Averso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 29, comma 7, d.l. 274 del 2000, 111 cost., 192, commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la sentenza sarebbe stata emessa in violazione dei principi posti dal codice in tema di ammissione delle prove e del contraddittorio. Il giudice, infatti, si sarebbe pronunciato senza ammettere le prove testimoniali richieste dalle parti e la decisione si fonderebbe esclusivamente sul verbale di identificazione contenuto nel fascicolo del dibattimento, asseritamente prodotto dal pubblico ministero.

3. In data 26 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 29, comma 7, d.l. 274 del 2000, 111 cost., 192,.commi 1, 2 e 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti. La doglianza, peraltro formulata in termini generici, è infondata. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dagli atti, che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare per risolvere le questioni processuali dedotte (Sez. U, n. 4279,2 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 - 01), risulta che il pubblico ministero ha chiesto l'ammissione dei testi in lista e si è riservato di produrre documenti mentre la difesa ha chiesto il "controesame testi PM", l'esame dell'imputato e si è riservata di produrre documenti.

Il giudice di pace non ha ammesso le prove richieste dalle parti "in quanto superflue" e, nella medesima udienza, si è pronunciato sulla sola base del verbale di identificazione evidenziando che da questo risulta che il soggetto è cittadino albanese e che, quando è stato identificato, era in possesso solamente del passaporto e non ha esibito né il permesso di soggiorno né altro atto a questo equivalente. La decisione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dal pubblico ministero, considerato il tenore del verbale di identificazione -atto irripetibile contenuto nel fascicolo del dibattimento senza che la difesa abbia sollevato alcuna questione sul punto nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e, pertanto, utilizzabile- non è sindacabile.

A fronte dell'accertamento della presenza dell'imputato sul territorio nazionale in assenza di valido titolo, infatti, la conclusione cui è pervenuto il giudice non può ritenersi illogica, ciò in quanto l'escussione dei testi che avrebbero dovuto riferire in ordine alle medesime circostanze, così come l'esame dell'imputato, che nulla di specifico aveva dedotto a propria giustificazione, non apparivano in effetti necessari ai fini del decidere. Sotto altro profilo, d'altro canto, come evidenziato dal Procuratore generaie, il ricorrente non ha dato prova, neanche in questa sede, della necessità dell'escussione dei testi richiesti (peraltro dal pubblico ministero) e, omettendo di illustrare i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, non ha evidenziato le circostanze per cui la loro esclusione aveva prodotto una violazione del diritto di difesa (così da ultimo Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023 Astafi, Rv. 284536 - 01; nonché Sez. 5, n. 39764 del 29 maggio 2017, Rv. 271849 - 01 nel senso «In terna di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento»).

Né sul punto, d'altro canto, può assumere rilievo decisivo il riferimento alla domanda di emersione del lavoro presentata presso la Prefettura di Massa, atteso che la documentazione citata avrebbe potuto, e dovuto, essere prodotta ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., a nulla rilevando ai fini dell'ammissione delle prove la riserva di farlo.

3. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento