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Sentenza — n. 46637/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory return of kitchen utensils as not a subjective right.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the mandatory return of kitchen utensils does not constitute a subjective right. The appellant challenged the prison authority's order to return cooking equipment based on a circular regarding waste management. The court held that since no subjective right exists, the judicial procedure under Article 35 bis of the prison law cannot be activated.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The obligation to return kitchen utensils does not constitute a subjective right, rendering the judicial review procedure inadmissible and subjecting the appellant to costs and fines.

Parole chiave

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prison regime subjective right kitchen utensils waste management inadmissible appeal prison law procedural costs procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis ord.pen.
Da ciò deriva la legittimità della procedura seguita e della decisione adottata dal Magistrato di Sorveglianza, non dovendosi attivare la procedura giurisdizionale di cui all’art. 35 bis ord.pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 40139 del 2024
da ultimo Sez. I n. 40139 del 2024, ai cui contenuti si opera rinvio).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Buccheri Aldo nato a SIRACUSA il 30/09/1965; avverso l'ordinanza del 12/01/2024 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di L'aquila; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2024 il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato de plano non inerente ad un diritto soggettivo la domanda introdotta da Buccheri Aldo, tesa a contestare la obbligatoria riconsegna serale di fornello, stoviglie e altri attrezzi da cucina (prevista dalla circolare DAP in tema di gestione del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen.).

2. Avverso detta decisione è stato proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, da parte del Buccheri, con atto redatto dal difensore .

3. Il Tribunale di Sorveglianza con decisione del 28 maggio 2024 ha qualificato l’atto di reclamo come ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, così come qualificato l’originario reclamo, va dichiarato inammissibile. Sull’argomento oggetto di discussione si è già pronunziata questa Sezione con più decisioni – condivise dal Collegio – che hanno ritenuto assente la posizione giuridica di «diritto soggettivo» in rapporto al dovere di riconsegna degli oggetti funzionali alla cottura dei cibi (v. da ultimo Sez. I n. 40139 del 2024, ai cui contenuti si opera rinvio). Da ciò deriva la legittimità della procedura seguita e della decisione adottata dal Magistrato di Sorveglianza, non dovendosi attivare la procedura giurisdizionale di cui all’art. 35 bis ord.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FR