Cassation appeal dismissed as interim detention home order cannot be challenged directly by Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the order granting provisional home detention is an interim measure. The defendant argued violations of the Penal Code and European Convention rights, but the Court held such measures must be challenged only against the final ruling by the Supervision Tribunal. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Interim orders regarding provisional home detention or suspension of sentence execution cannot be challenged via cassation appeal; such appeals are admissible only against the final decision of the Supervision Tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DORIA PATRIZIO nato a NAPOLI il 25/05/1960 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; i lette/sentite le conclusioni del PG I
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Patrizio Doria, condannato a pena detentiva, per ottenere l'applicazione provvisoria del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Il Magistrato di sorveglianza, inoltre, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano, per il prosieguo.
2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., anche in relazione all'art. 32 Cost. e agli artt. 2, 3 e 8 CEDU. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizio di motivazione della suddetta ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1- quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Rv. 219175 - 01).
2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,