Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative detention measures due to insufficient rehabilitation progress.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Rocco Di Nuzzo's appeal against the Naples surveillance court's order denying alternative detention measures. The defense argued the lower court ignored favorable elements and failed to apply established case law regarding individualized treatment. The court ruled the surveillance court's decision was legally sound, noting the defendant lacked critical self-awareness, failed to compensate victims, and had not completed necessary external experiments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; In matters of alternative detention measures, the judge must base the ruling on scientific personality assessment results, and generic appeals failing to address specific factual elements regarding rehabilitation progress are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NUZZO ROCCO nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 01/11/1983 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG -• Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza formulata da Rocco Di Nuzzo, condannato a pena detentiva, per ottenere misure alternative alla detenzione.
2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e non ha considerato gli elementi favorevoli al condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404-01). 1.2.
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato l'istanza, ponendo in luce la sussistenza di una serie di elementi sfavorevoli alla concessione di misure alternative alla detenzione.
In particolare, l'ordinanza nota che la prosecuzione della espiazione della pena in misura alternativa è troppo anticipata, rilevando, fra l'altro: dubbi su una completa revisione critica in termini di consapevolezza di quanto commesso; assenza di elementi attestanti un risarcimento del danno o un'attenzione per la vittima del reato; la presenza di un progetto di sostegno poco circostanziato; l'assenza di sperimentazioni esterne temporanee. Il Tribunale di sorveglianza afferma, plausibilmente, che, in un'ottica di gradualità del percorso rieducativo, occorre procedere oltre con l'osservazione in restrizione e compiere sperimentazioni temporanee esterne, prima di concedere una misura alternativa alla detenzione.
La motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme giuridiche, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d