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Sentenza — n. 46634/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of specific elements proving exclusion of organized crime ties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against the lower court's refusal to grant probation and semi-liberty. The prisoner argued that the trial court failed to fully investigate his role within the drug trafficking organization and ignored potential mitigating factors. The court held that the lower court's reasoning was sufficient based on the defendant's specific role as a courier and the lack of evidence proving he severed ties with organized crime, noting that factual re-evaluation is precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1, Legge 354/1975; Art. 50, Ord. pen.: The court of supervision may refuse probation or semi-liberty when the convicted person has not provided specific elements excluding current connections with organized crime, distinct from mere regular conduct.

Parole chiave

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probation order refusal organized crime ties collaboration impossible cassation review limits drug trafficking association civil obligations fulfillment factual preclusion inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1, Legge 354/1975
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord.
Art. 50, Ord. pen.
e quella di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord.
Art. 114, cod. pen.
Art. 116, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
253099; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONO GIUSEPPE nato a SALERNO il 04/07/1986 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, BRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e quella di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., formulate da Giuseppe Buono, in relazione alla pena complessiva di sei anni di reclusione, il cui titolo esecutivo è costituito dalla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 settembre 2019, irrevocabile il 19 novembre 2021, a fronte di una condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1970.

Il Tribunale, valutata la posizione del condannato alla luce delle sentenze di merito, dato atto del ruolo «rilevante e determinante» da questi rivestito all'interno dell'associazione criminale,, riteneva di dover escludere l'invocata collaborazione irrilevante ovvero impossibile. Rilevato, inoltre, che l'istanza de qua era stata presentata nell'agosto del 2023 e, dunque, nel vigore della novella normativa incidente sull'art. 4-bis I. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), che ora consente che il benefici richiesti possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia alle condizioni stabilite in detto articolo, ivi comprese la dimostrazione dell'«adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti la condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e la allegazione di elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla mera regolarità della condotta carceraria che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con il contesto di commissione del reato», ha ritenuto di non ravvisare detti elementi nel caso di specie, non essendosi adempiuto il cennato onere di allegazione, potendosi esclusivamente rilevare la mera regolarità della condotta inframuraria da parte del condannato.

2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 58- ter Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione di rigetto. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, che si sarebbe limitato a porre/a ragione dell'inammissibilità dell'istanza/ il ruolo assunto da Buono nel sodalizio finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, senza invece pronunciarsi sul dato obiettivo, evincibile dagli atti, riguardante l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità dei singoli partecipi, nell'ambito di quel gruppo, durato fino al 2012.

Secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza non avrebbe chiarito sotto quale profilo Buono avrebbe potuto svolgere utili rivelazioni ovvero su quali kspetti sarebbe mancato il disvelamento integrale dei fatti e delle responsabilità.Quanto, infine, alla condotta riparativa ovvero risarcitoria, il Tribunale ha trascurato c1, considerare che il titolo di reato in espiazione, in quanto «priva di yittima» sàck ontologicamente insuscettibiledi detto tipo di condotte, mancando la parte con cui intrattenere tale dialogo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, con conclusioni scritte pervenute il 12 luglio 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Preliminarmente va detto che il caso che ci occupa - avendo a oggetto il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 2009 al 2011 - dev'essere scrutinato alla luce dell'art. 3 del d. I. n. 162/2022, che ha introdotto una disposizione transitoria in virtù della quale l'istituto della collaborazione "impossibile", "inesigibile" o "irrilevante", escluso dalla novella legislativa che ha interessato l'art. 4 -bis Ord. pen., continua ad operare nei confronti del condannato non collaborante che abbia commesso il fatto "ostativo" prima dell'entrata in vigore della novella.

L'art. 3 citato, così testualmente recita, al comma 2: «Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4 -bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

In sintesi, per ciò che qui interessa, per effetto della disposizione transitoria, per i c.d. silenti "loro malgrado" trova applicazione il regime transitorio dell'art. 3 che, oltre all'accertamento della collaborazione "impossibile", "inesigibile" ovvero "irrilevante", prevede l'acquisizione di elementi che escludono l'attualità di rapporti con la criminalità organizzata, elementi diversi da quelli previsti dalla disciplina "a regime", per i collaboratori silenti "per scelta", per i quali trova immediata applicazione la disciplina dell'art. 1 (adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione o assoluta impossibilità di tale adempimento, nonché elementi diversi e ulteriori dalla condotta carceraria che consentano di escludere l'attualità di collegamenti nonché il pericolo di rispristino; iniziative in favore delle vittime).

3. Tanto premesso, sebbene con una motivazione che ha formalmente richiamato la disciplina "a regime", il Tribunale di sorveglianza, in punto di esclusione dell'invocata collaborazione "impossibile" ovvero "irrilevante", ha reso una motivazione adeguata, siccome fondata sul ruolo di corriere rivestito da Buono nel sodalizio e sul mancato disvelamento integrale dei fatti. A fronte di tale apparato argomentativo, privo di vizi o aporie logiche, frutto di un'analisi puntuale delle condanne di merito, il ricorso si riduce a proposizioni meramente confutative.

Osserva, invero, il Collegio che i temi difensivi e le circostanze fattuali di cui il motivo lamenta la pretermissione ovvero l'erronea lettura - vale a dire la limitata partecipazione e la completa identificazione degli spacciatori al minuto - sono del tutto a-specifici e le obiezioni mosse al ragionamento del Giudice specializzato cadono su profili interamente versati in fatto, laddove è, invece, preclusa al giudice di legittimità, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, come pure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi elementi, sol perché indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, o in tesi dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

4. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce