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Sentenza — n. 46633/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply criminal continuation rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabio Machi's appeal against the Palermo execution judge's order denying the application of the criminal continuation rule. The defense argued the lower court's reasoning was contradictory or illogical regarding the lack of a unified criminal design. The court found the execution judge's decision legally sound, noting that the specific facts did not demonstrate the necessary contiguity and homogeneity of offenses to warrant a single unitary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; The execution judge may refuse the application of the continuation rule when the specific facts fail to demonstrate a unifying criminal design connecting distinct offenses, provided the decision is adequately motivated and free from legal error.

Parole chiave

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criminal continuation rule unitary criminal design execution judge decision contiguity of offenses cassation appeal dismissal penal procedure law adequate motivation esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con atto rivolto al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Fabio Machì, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Fabio Machì, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016
270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACHI' FABIO nato a PALERMO il 18/11/1985 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Fabio Machì, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze emesse, rispettivamente:

a) dalla Corte di appello di Palermo il 14 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017;

b) dalla Corte di appello di Palermo il 15 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2017;

c) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena 1 111 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2017;

d) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna 1'11 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2018;

e) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2017.

2. Con ordinanza del 22 aprile 2024, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto diretto ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure sono tutte infondate. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principì di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione. L'ordinanza, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi e delle qualità soggettive dell'istante, mette in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha ritenuto che non sussistano elementi per affermare che le condotte siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso unificante tutti i reati. 1.3.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di diritto, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso