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Sentenza — n. 46630/2024 — snpen Generato dall'IA

Continuazione of crimes rejected due to long time gaps between drug trafficking acts despite similar methods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46630/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging a lower court's refusal to recognize the legal institution of 'continuation' for drug trafficking offenses. The appellant argued that the crimes shared a uniform criminal design, but the court emphasized the significant temporal gaps between acts as evidence of independent decisions rather than a single initial plan. Consequently, the conviction for the continuation of crimes was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The institution of continuation requires an initial programming of multiple acts toward a single specific goal, and significant temporal gaps between offenses preclude the presumption of a unified criminal design absent contrary proof.

Parole chiave

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continuzione dei reati disegno crimininoso tempo intercorrente reati di traffico giurisprudenza di legittimità condanna per continuazione programazione iniziale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Com'è noto, l'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a realizzare determinati reati.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di Andrea Tomaselli, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ANDREA nato a PALERMO il 01/06/1959 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere Eva TOSCANI; lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di Andrea Tomaselli, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione - pur dando atto che si trattava di condotte omogenee, riguardanti reiterate violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - osservava come l'istante avesse posto in essere le condotte a distanza temporale considerevole e ha ritenuto che i reati giudicati fossero espressione di una scelta di vita e, comunque, il frutto di un generico programma di attività delittuosa.

2. Ricorre per cassazione Tomaselli, a mezzo del suo difensore, e - con un unico motivo - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l'omogeneità delle violazioni e l'analogia delle modalità di realizzazione (cessione al minuto di stupefacenti, nello spazio antistante l'abitazione del ricorrente).

3. Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 22 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev'essere respinto.

2. Com'è noto, l'unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a realizzare determinati reati. D'altro canto, la nozione di continuazione neppure può ricondursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», non è coerente con la ratio dell'istituto, ovverosia l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio dell'assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell'impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.

Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Si è poi chiarito che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità gpazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

3. Venendo, dunque, al provvedimento in esame, il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli esposti principi di diritto e - con motivazione sintetica, ma adeguata - non ha per nulla trascurato l'omogeneità degli episodi e, tuttavia, ha valorizzato, a ragione del provvedimento reiettivo, il considerevole lasso temporale tra le varie cessioni (da cinque mesi ad un anno e quattro mesi) e il notevole arco temporale tra tutti gli episodi (dal 2018 al 2020), osservando che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, anzi, è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «nel caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537).4.

Al rigetto del consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settem