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Sentenza — n. 46613/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of proven premeditation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46613/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Mascolo's appeal against the execution judge's order denying the application of the criminal continuation rule. The execution judge found no evidence of a unified criminal plan, viewing the offenses instead as expressions of general criminal propensity rather than premeditated acts. The court upheld this decision, ruling that the appellant failed to meet the heavy burden of proving the specific conditions for continuation required by law.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of criminal continuation in execution proceedings requires a rigorous verification of specific indices such as homogeneity and premeditation; the convicted person bears the burden of proving a unitary plan elaborated before the commission of the crimes, and generic allegations of chronological contiguity are insufficient.

Parole chiave

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criminal continuation rule execution proceedings premeditation requirement burden of proof unitary criminal plan judicial discretion penal code article 81 tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. pen. e illogicità della motivazione per l’erronea esclusione delle condizioni previste dall’art.
Art. 671 cod. proc. pen.
e illogicità della motivazione per l’erronea esclusione delle condizioni previste dall’art. 671 cod. proc. pen., non avendo il giudice fatto ricorso ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della continuazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 81 cod. pen
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e illogicità della motivazione per l’erronea esclusione delle condizioni previste dall’art. 671 cod. proc. pen., non avendo il giudice fatto ricorso ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv 267580 – 01).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCOLO ANTONIO nato a BISCEGLIE il 06/05/1981 avverso l'ordinanza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 31 luglio 2024, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l’istanza, formulata nell'interesse di Antonio Mascolo, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni:

1) sentenza in data 1.2.2020 del Tribunale monocratico di Trani, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 27.2.2023, irrevocabile il 23.1.2024, di condanna alla pena di anni 8 mesi 2 di reclusione ed €1.500,00 di multa per i reati previsti dagli artt. 628 comma 1, 582-576, comma 1 n. 1 cod. pen., commessi in Barletta il 12.6.2020;

2) sentenza in data 21.5.2021 del GUP del Tribunale di Trani, riformata solo in relazione alla pena dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14.2.2022, irrevocabile il 22.9.2022, di condanna alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione ed €3.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 3 n. 1, e comma 3 bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e agli artt. 582 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), tutti commessi in Barletta il 17.7.2020.

2. Il giudice dell’esecuzione non ravvisava l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati espressione di una generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di circostanze occasionali. Peraltro, il giudice ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione in capo al condannato, in riferimento agli elementi di fatto e alle ragioni che lo avrebbero indotto ad una deliberazione preventiva delle condotte.

3. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, formulando un unico motivo. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. pen. e illogicità della motivazione per l’erronea esclusione delle condizioni previste dall’art. 671 cod. proc. pen., non avendo il giudice fatto ricorso ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della continuazione.

4. Con requisitoria scritta del 17 ottobre 2024, il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti. 2.Il ricorrente deduce violazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, poiché ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia illogicamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra le sentenze indicate sub 1 e 2. 3.Va premesso che, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede un’approfondita verifica dei concreti indici, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la valorizzazione solo di taluno di essi (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01). Per consentire tale verifica il condannato che richieda l’applicazione della continuazione deve assolvere all’onere di allegare elementi specifici, concreti e sintomatici della riconducibilità dei reati ad una programmazione unitaria elaborata prima della commissione dei singoli reati. Siffatto onere evita che l’applicazione della disciplina della continuazione diventi un automatico beneficio premiale conseguente alla reiterazione dei reati (cfr. Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451 – 01;

Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv 267580 – 01). Da ciò deriva l’insufficienza dei riferimenti alla contiguità cronologica degli addebiti o l’identità dei titoli di reato, elementi da soli equivoci, perchè potrebbero essere sintomo di un’abitualità criminosa e di scelte di vita tendenti alla consumazione di reati.

4. Poste tali premesse, non può che osservarsi come il ricorrente con l’unico motivo dedotto solleciti non consentiti apprezzamenti nel merito e pone questioni giuridiche generiche o infondate. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza, richiamando gli elementi addotti dal difensore e considerandoli privi di significatività nella prosèettata ricostruzione dell’ideazione unitaria preventiva, pure solo nelle sue linee essenziali, di tutte le condotte. I dati di omogeneità tra le condotte, valutati dal giudice dell’esecuzione, sono stati apprezzati come espressivi della proclività al delitto del Mascolo.

A sostegno tale giudizio il Tribunale ha richiamato i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, antecedenti rispetto a quelli per i quali si chiede l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. e caratterizzati da analoghe modalità. La difesa deduce che questo dato non poteva essere valorizzato per escludere la medesimezza del disegno criminoso per i fatti successivi ma in tal modo richiede una rivalutazione del merito della decisione, preclusa al giudice di legittimità.5. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIACOMO ROCCHI 3