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Sentenza — n. 46595/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for revocation due to failure to examine request for home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Taranto surveillance court's order revoking probation solely regarding the unaddressed request for home detention. The defendant argued the trial court ignored her submission proposing home detention for therapeutic needs, while the prosecution maintained the revocation was justified by alcohol dependency and dangerous driving. The court ruled that the lower tribunal's failure to evaluate this specific alternative measure constituted a substantive error requiring a new trial on that point.

Regesto Legislator

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Art. 580 c.p.p.; Art. 169 c.p.p.: When a lower court fails to examine a specific request for an alternative measure submitted by the defense, the cassation court must annul the decision and remit the case for a new examination of that request.

Parole chiave

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probation revocation home detention request cassation annulment substantive error alternative measures alcohol dependency procedural nullity revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 580 c.p.p.
Art. 169 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n.16822 del 20.12.2022
di recente Sez. I n.16822 del 20.12.2022, dep.2023, rv 284500).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Villani Antonella nata a MOTTOLA il 19/01/1995 ; avverso l'ordinanza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Taranto; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la memoria trasmessa nell'interesse della Villani; in procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha disposto la revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Villani Antonella. La misura alternativa era stata applicata con decisione del 25 gennaio del 2024. In motivazione si evidenzia che:

a) si è sin dall’inizio manifestata una elevata difficoltà della Villani di gestione della misura alternativa a causa della forte dipendenza dall’alcol;

b) in data 2 maggio 2024 la Villani ha tenuto una condotta altamente pericolosa alla guida della propria autovettura ed è risultata in stato di alterazione psicofisica. Il Tribunale conclude, dunque, per la sostanziale inaffidabilità della Villani, con revoca della misura alternativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Villani Antonella. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, in riferimento al diniego opposto dal Tribunale alla partecipazione da remoto della difesa. Il difensore di fiducia della Villani aveva chiesto di essere ammesso alla partecipazione a distanza alla udienza camerale ma la domanda è stata respinta. Da qui la deduzione di nullità, pur essendosi verificata la sostituzione in udienza del difensore assente ai sensi dell’art.97 comma 4 cod.proc.pen.

Si rappresenta, inoltre, l’omessa valutazione di una memoria difensiva trasmessa in data 4 giugno 2024. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di nullità per assenza di motivazione sulla domanda subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, contenuta nella memoria difensiva. Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema che era stato introdotto con la memoria difensiva, ove si era rappresentata la applicabilità della misura della detenzione domiciliare, anche in prospettiva di una nuova domanda di misura alternativa incentrata su esigenze terapeutiche. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla portata retroattiva della revoca.

Le pretese violazioni sono, in realtà, manifestazioni di disagio correlate alla dipendenza da alcol. Dunque non potrebbe parlarsi di una effettiva mancata adesione alla proposta rieducativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo. Ed invero, il contenuto della memoria difensiva – del tutto ignorata dal Tribunale – era teso anche a sollecitare una valutazione di applicabilità della detenzione domiciliare (come peraltro ritenuto ammissibile, in sede di decisione sulla revoca dell'affidamento, in più arresti di questa Corte di legittimità; v. di recente Sez. I n.16822 del 20.12.2022, dep.2023, rv 284500). Circa tale aspetto non vi è motivazione alcuna, il che conduce all’annullamento con rinvio della decisione impugnata.

2. I restanti motivi sono, peraltro, infondati. L’eventuale vizio del procedimento per diniego della domanda di videocollegamento è – in ogni caso – sanato per la mancata eccezione in udienza da parte del diverso difensore presente (trattandosi al più di una nullità a regime intermedio) e la dimensione temporale della revoca risulta congruamente argomentata dal Tribunale in rapporto al fatto che le difficoltà di adattamento ai limiti derivanti dalla misura alternativa sono emersi immediatamente (del resto il periodo di sottoposizione è alquanto breve). Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata in relazione al mancato esame della domanda di detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Così è deciso, 11/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO 3