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Sentenza — n. 46297/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mafia continuity, upholding lower court's rejection of pre-planned murder claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Emanuele Baiano's appeal against the rejection of his request to establish the continuity of criminal intent between mafia association and a specific murder. Baiano argued that his role in the Amato-Pagano clan, involving drug trafficking control, necessitated the pre-planning of Antonino D'Andò's killing due to internal conflicts. The court rejected this, finding the lower court's reasoning logical and consistent with established jurisprudence requiring crimes to be programmed at the moment of joining the organization.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The continuity between mafia association and specific crimes requires proof that the latter were programmed at the time of joining, rejecting claims based on subsequent internal conflicts or contingent events.

Parole chiave

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mafia continuity pre-planned murder criminal intent judicial discretion procedural appeal traffico di stupefacenti in banda assassinio partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Denuncia vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Baiano al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Denuncia vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato
275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 15/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 giugno 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di Emanuele Baiano, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due separate sentenze. Il giudice dell'esecuzione, premesso che analoga istanza è stata disattesa con provvedimento dell'8 ottobre 2021, divenuto definitivo il 14 aprile 2022, ha, in proposito, ritenuto che gli elementi ulteriormente addotti dall'istante — costituiti dalle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia e, tra gli altri, da Carmine Cerrato cl. '71 — non valgano a dimostrare che egli, all'atto del suo inserimento, risalente al periodo 2008-2009, nel dan Amato-Pagano, al tempo guidato dal suocero Cesare Pagano e dedito sia al controllo camorristico del territorio che al narcotraffico, avesse già programmato, sia pure a grandi linee, l'omicidio di Antonino D'Andò, avvenuto il 22 febbraio 2011 e deliberato in seguito all'acuirsi di contrasti interni al sodalizio che, nel momento dell'affiliazione di Baiano, erano ancora latenti e non sufficientemente delineati.

2. Emanuele Baiano propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Annunziata, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, del ri, quale si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Denuncia vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. senza riconoscere il dovuto rilievo alle circostanze da lui esposte con apposita memoria difensiva e, quindi, rendendo dichiarazioni spontanee e, in particolare, al rango attribuitogli in seno alla compagine sin dal suo ingresso, in virtù del quale gli era stata affidata la diretta responsabilità del commercio della sostanza stupefacente.

Rileva, al riguardo, che il ruolo svolto su incarico di Cesare Pagano, proprio in quel periodo datosi alla latitanza, contemplava, ab initio, il controllo dell'attività di D'Andò, sospettato di distrarre a vantaggio della propria fazione, quella degli Amato, parte degli incassi derivati dai traffici illeciti, ciò che rendeva concreta, già in quella fase, la prospettiva di risolvere i contrasti interni al gruppo attraverso uno scontro armato e, quindi, l'uccisione di chi, come D'Andò, teneva un atteggiamento quantomeno ambiguo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).

Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Osi sia, nel complesso, attenuto, pervenendo al rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Emanuele Baiano sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità. Nella valutazione del giudice dell'esecuzione, la distanza temporale, stimabile in almeno un biennio, tra l'avvio della militanza associativa di Baiano e la sua partecipazione all'omicidio di Antonino D'Andò si accompagna alla considerazione, compiuta sulla scorta dei più recenti apporti dei collaboratori di giustizia e, segnatamente, di quello di Carmine Cerrato cl. '71, dell'evoluzione dei rapporti tra le articolazioni del clan, attraversate da fibrillazioni che, a lungo rimaste sottotraccia, non hanno impedito il mantenimento di una duratura e fruttuosa collaborazione.

In questa cornice, il Giudice per le indagini preliminari assegna specifica rilevanza alla svolta verificatisi con il subentro di Mariano Riccio nella posizione già ricoperta da Cesare Pagano, da cui sono derivate le tensioni con gli Amato — intenzionati ad estromettere i Pagano dalla gestione del traffico di cocaina e dal conteggio dei proventi delle perpetrate estorsioni — e, poscia, la decisione di uccidere D'Andò. Per tale via, il giudice dell'esecuzione, dopo avere compiutamente vagliato le allegazioni di parte, ha, nondimeno, reputato, con motivazione ampia e coerente, che esse confermino la reciproca autonomia delle deliberazioni criminose anziché la loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso, sviluppando un tessuto argomentativo sintonico con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente contesta ponendosi in un'ottica sostanzialmente confutativa — in quanto tale non idonea ad abilitare l'intervento censorio del giudice di legittimità — che si impernia su elementi che, frutto di una opposta esegesi delle risultanze istruttorie, non valgono a connotare in chiave di illegittimità la decisione impugnata, incentrata su dati di fatto che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto senz'altro idonei ad orientare l'esercizio della discrezionalità giudiziale.

Così facendo, del resto, si è posto in linea di continuità con il consolidato e condiviso orientamento interpretativo secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01), mentre, per contro, il medesimo vincolo non è ipotizzabile «tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01;

Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481 - 01).

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Baiano al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..