Cassation Court annuls execution order and revokes suspended sentence due to undiscovered crimes within the five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting the Public Prosecutor's request to revoke the suspended sentence. The prosecutor argued that the original crimes were not extinguished because the defendant committed additional offenses between 2017 and 2018, which were confirmed by subsequent final judgments. The court ruled that these undiscovered crimes prevented the expiration of the five-year period, mandating the immediate revocation of the suspended sentence without remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445 cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.: When a suspended sentence is granted based on the extinction of crimes due to the passage of five years, the discovery of new crimes committed within that period invalidates the extinction, requiring the court to revoke the benefit immediately without remanding the case for further factual evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIOREnel procedimento a carico di: CALIFANO MICHELE nato a PAGANI il 22/01/1971 avverso l'ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 8 luglio 2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Michele Califano con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 18 marzo 2009, irrevocabile il 28 novembre 2012, per effetto della commissione di reato nel quinquennio, in particolare, per la commissione dei reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen. commessi in Pagani il 19 e 20 novembre 2015, accertati con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 14 febbraio 2015, irrevocabile il 11 gennaio 2016.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che i reati commessi il 19 e 20 novembre 2015, che costituirebbero titolo per la revoca, erano estinti ex art. 445 cod. proc. pen. per effetto del decorso del quinquennio senza commissione di ulteriori reati; il venir meno del titolo revocante comporta il rigetto della istanza di revoca della sospensione condizionale.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e travisamento degli elementi di prova risultanti dal certificato penale, atteso che, in realtà, il reato, la cui commissione costituisce titolo revocante, non era estinto per mancata commissione di ulteriore reato nel quinquennio, in quanto il condannato aveva commesso un ulteriore delitto il 28 gennaio 2018, accertato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 giugno del 2021, irrevocabile il 4 gennaio 2022; peraltro, era stato lo stesso giudice dell'esecuzione, con precedente ordinanza del 4 aprile 2024, a rilevare l'esistenza di questo ulteriore reato commesso nel quinquennio ed a revocare la sospensione condizionale che era stata concessa all'imputato con la sentenza del 14 febbraio 2015.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura del certificato penale emerge, infatti, che il 28 gennaio 2018 il condannato ha commesso il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. accertato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 giugno del 2021, irrevocabile il 4 gennaio 2022 (sentenza n. 3 del certificato penale). Peraltro, dalla lettura del certificato penale emerge che il 7 agosto 2017, il 1° ottobre 2017, il 9 febbraio 2018, il condannato ha commesso anche gli ulteriori reati di cui all’art. 385 cod. pen., giudicati con sentenza della Corte di appello di Salerno del 19 maggio 2022, irrevocabile il 15 ottobre 2022 (sentenza n. 4 del certificato penale).
Ne consegue che i reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen. commessi in Pagani il 19 e 20 novembre 2015, accertati con sentenza di applicazione pena del Tribunale di Nocera Inferiore del 14 febbraio 2015, irrevocabile il 11 gennaio 2016, non erano estinti per decorso del quinquennio ex art. 445 cod. proc. pen., e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, provvedere a revocare la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 18 marzo 2009, irrevocabile il 28 novembre 2012, come richiesto nell’incidente di esecuzione.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
2. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., atteso che, ricorrendone le condizioni di legge, alla revoca della sospensione condizionale deve provvedere già la Corte di Cassazione, non residuando ulteriori valutazioni di competenza del giudice del merito (Sez. 1, Sentenza n. 10742 del 05/02/2009, PM in proc. Erra, Rv. 242885: la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata). P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Califano Michele con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 18/3/2009 irrevocabile il 28/11/2012. si comunichi al Procuratore della Repubblica p