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Sentenza — n. 45983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to absolute nullity from failure to notify defendant of hearing date within legal timeframe.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order revoking the suspended sentence because the defendant was not notified of the hearing date within the mandatory ten-day period. The appellant argued that the notice was invalid as it was not issued in time and failed to reference the specific judgment being revoked. The court held that the omission of timely notice constitutes an absolute nullity under procedural law, rendering the execution order void and requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 177, 178, 179 cod. proc. pen.; The failure to notify the convicted person or their defender of the hearing date at least ten days prior constitutes an absolute nullity of general order, which is subject to automatic review at any stage of the proceedings.

Parole chiave

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absolute nullity execution proceedings omitted notice hearing date procedural defect suspended sentence automatic review revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n.
Art. 177 cod. proc. pen.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen. L’art.
Art. 178 cod. proc. pen.
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod.
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.
art. 177 cod. proc. pen
E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020
Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015
Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011
Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001
Nel caso in esame, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APETINO RUDY nato a NAPOLI il 25/04/1981 avverso l'ordinanza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Luigi Giordano, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell’8 luglio 2024 la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Rudy Apetino con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo il 9 luglio 2016. L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole (accertato dalla sentenza della Corte di appello di L’Aquila emessa il 10 ottobre 2023, per reato commesso il 24 gennaio 2020), per cui è stata inflitta una pena detentiva.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il condannato è stato avvisato dell’udienza camerale il giorno successivo alla sua celebrazione, come emerge dalla relata di notifica della polizia penitenziaria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché nell’avviso di udienza non era indicata la sentenza di cui si chiedeva la revoca della pena sospesa, nel provvedimento impugnato si legge, invece, la data di tale sentenza, che riguarda fatti per cui, in realtà, il ricorrente fu assolto con sentenza n. 1201 del 2023.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Giordano, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen. L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.

Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v.

Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v.

Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Nel caso in esame, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge, infatti, che il condannato non ha ricevuto avviso dell’udienza camerale nel termine previsto dalla legge di 10 gg. prima della stessa; negli atti trasmessi dal Tribunale vi è soltanto l’invio dell’avviso di udienza ai Carabinieri per la notifica all’interessato, ma manca del tutto l’esito della notifica.

In allegato al ricorso è stata depositata la notifica dell’avviso di udienza all’interessato, che, però, è successiva alla data dell’udienza camerale. Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g