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Sentenza — n. 45977/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to restricted review scope on appeal confirming acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the Court of Appeal's confirmation of an acquittal, arguing for a new evaluation of evidence regarding attempted murder. The court rejected the appeal as inadmissible because the appellate judgment was a confirmation of a first-instance acquittal, which strictly limits cassation grounds to specific statutory categories. Consequently, the court held that the appellant's request to re-evaluate the weight and logic of the evidence was impermissible in this procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: When an appellate court confirms a first-instance acquittal, the cassation appeal is restricted to specific grounds, excluding general challenges to the logical structure of the motivation or the re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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appellate confirmation of acquittal restricted cassation grounds evidence re-evaluation prohibition logical structure of motivation attempted murder subjective element tentato omicidio aggravato procedura di revisione penale assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
270519), per di più, in un contesto in cui il provvedimento oggetto di impugnazione è una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado, il che rende il ricorso odierno soggetto alla norma processuale speciale dell’art. 608, comma 1-bis, cod.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: SCALVINI PIERO ANTONIO nato a RIMASCO il 02/06/1941 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG,Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. Stefania Paliani, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 il Tribunale di Vercelli, in rito ordinario, ha assolto Piero Antonio Scalvini dai reati di tentato omicidio e danneggiamento, commessi entrambi il 24 agosto 2019. Con sentenza del 9 maggio 2024 la Corte di appello di Torino, sull’appello del pubblico ministero e delle parti civili, ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Torino con unico motivo in cui deduce violazione di legge sull’esistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentato omicidio, sulla non corretta valutazione delle prove, sulla non corretta risposta alla istanza subordinata di derubricazione in altra ipotesi di reato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell’imputato, avv. Stefania Paliani, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In primo grado il Tribunale di Vercelli ha ritenuto non integrata la prova del dolo omicidiario, essendo giunto alla conclusione che l’imputato aveva agito non per uccidere, ma per ritorsione. Il Tribunale aggiunge che il sacco nero che l’imputato ha apposto sulla canna fumaria dei suoi contendenti non era legato alla canna e si era sciolto, cosicché il tentativo non era, in ogni caso, idoneo.

Il Tribunale ha escluso anche che siano derivate lesioni in capo alle persone offese dell’azione contestata. La sentenza di appello ha ritenuto anch’essa mancare la prova del dolo omicidiario, affermando che l’imputato voleva restituire alle persone offese il fumo che le stesse provocavano, ma ciò non significa che volesse la loro morte, anzi egli ha agito quando le stesse erano sveglie. Anche la sentenza di appello ha ritenuto che il tentativo non fosse idoneo, perchè l’istruttoria non ha dimostrato se e in quanto tempo l’appartamento delle persone offesa si sarebbe saturato di monossido di carbonio a seguito dell’occlusione della canna fumaria, il testimone che aveva tolto il sacchetto lo aveva trovato quasi sciolto, talchè l’azione dell’imputato non avrebbe potuto comunque portare, quindi, ad una completa occlusione della canna fumaria.

Il ricorso deduce, evidenziando elementi raccolto nel processo, che l’azione posta in essere dall’imputato era idonea a conseguire l’evento e lamenta che la Corte non abbia motivato nemmeno sulla eventuale derubricazione del reato contestato. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

E, nel caso in esame, sulla ricostruzione dell’idoneità del tentativo e sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), per di più, in un contesto in cui il provvedimento oggetto di impugnazione è una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado, il che rende il ricorso odierno soggetto alla norma processuale speciale dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che “se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606”, che impedisce di introdurre in ricorso censure sulla stessa struttura logica della motivazione.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.