Supreme Court allows parole appeal, ruling past probation success proves rehabilitation readiness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Almaviva Gianluca's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal of his probationary placement. The Tribunal had rejected the request by emphasizing the gravity of past drug offenses and insufficient prior probation results. The Court reversed this, holding that the applicant's successful completion of probation in Perugia demonstrated his rehabilitation and that the Tribunal erred by focusing on past criminal context rather than future prospects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.s.; The Supervision Tribunal must evaluate the suitability of alternative measures based on the applicant's actual progress in prior probation, disregarding past criminal context when rehabilitation has already been demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Almaviva Gianluca nato a ROMA il 03/05/1979 ; avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; visti i motivi nuovi del ricorrente, trasmessi il 16 ottobre 2024; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza introdotta da Almaviva Gianluca, tesa ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Almaviva Gianluca è stato ammesso alla semilibertà dal TdS di Perugia in data 9 novembre 2023 ed è in esecuzione per cessione di sostanze stupefacenti (fatti del 2018, pena inflitta pari ad anni due e mesi otto di reclusione), con fine pena al 16 luglio 2025. 1.1 In motivazione il Tribunale, essenzialmente :
a) compie riferimento alla gravità dei fatti in espiazione, in ragione della elevata quantità dello stupefacente all’epoca oggetto di acquisto, indicativo della vicinanza dell’Almaviva a soggetti di elevato spessore criminale;
b) ritiene, pure a fronte di serie necessità di assistenza ai familiari, non ancora sufficiente la sperimentazione realizzata con la semilibertà e ciò in ragione dei modesti risultati della osservazione, posto che solo negli ultimi colloqui – come emerge dai contenuti della relazione di osservazione – si è constatata una maggiore apertura alla riflessione, fermo restando che ha riconosciuto il reato e ne ha ammesso il disvalore.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Almaviva Gianluca. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia quanto segue. La decisione non si esprime circa l’idoneità della misura richiesta a garantire – in via di prognosi - il percorso rieducativo e recupera aspetti di ‘gravita’ del fatto in modo contraddittorio, posto che lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Perugia, nella prima fase della esecuzione, ha avviato il percorso esterno di recupero, proprio attraverso l’applicazione della semilibertà.
Si allude a rapporti attuali con ambienti criminali della cui attualità non vi è alcuna evidenza – in palese violazione dell’obbligo di motivazione - e, in sostanza, si proietta in modo incongruo il giudizio sul passato e non sul futuro. Quanto al percorso sinora svolto, il ricorrente rappresenta che il Tribunale finisce per l’omettere l’apprezzamento del periodo trascorso in esecuzione della semilibertà, che pure ha condotto ad un inizio di revisione critica emergente dai contenuti della relazione di osservazione. Il richiamo al principio della gradualità della progressione trattamentale non è pertinente, proprio in ragione del fatto che Almaviva ha già mostrato di essere affidabile attraverso la sperimentazione della semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. La valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, sul piano del metodo, non può essere condivisa perché risulta incentrata su aspetti (il rapporto con il contesto di commissione del fatto di reato) che l’avvenuta ammissione alla semilibertà (da parte di diverso organo giurisdizionale) impone di ritenere superati, salva l’emersione di fatti nuovi che nel caso in esame non si rinvengono. Andava pertanto apprezzata in concreto la idoneità della misura alternativa richiesta a garantire la prosecuzione di un percorso già avviato di risocializzazione, non smentito da circostanze di fatto negative. Così è deciso, 23/