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Sentenza — n. 45957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appellate order for correcting sentencing error de plano due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court's order correcting a sentencing calculation error because it was issued de plano without adversarial proceedings. The appellant argued that the correction violated the requirement for a hearing under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such corrections require a chamber hearing to ensure the defendant's right to be heard, leading to the annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: A correction of a material error in sentencing under Article 130 of the Code of Criminal Procedure must be conducted with adversarial proceedings; failure to hold a chamber hearing renders the decision null and void.

Parole chiave

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correction of material error de plano proceedings adversarial principle nullity of general order sentencing calculation error adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (v.
art. 178 cod. proc. pen
comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n.20984 del 2020, rv 279219
Sez. I n.20984 del 2020, rv 279219).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Catania Salvatore nato a BRONTE il 24/05/1962 ; avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della Corte d'Appello di Catania; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 la Corte di Appello di Catania ha disposto, con trattazione de plano, la correzione di una precedente decisione, emessa nei confronti di Catania Salvatore. Nel primo provvedimento, di applicazione della continuazione in sede esecutiva, era stata quantificata la pena nella misura di anni 19 e mesi 10 di reclusione. Ma detta quantificazione, per come si legge nel secondo provvedimento - di correzione - era frutto di un errore di calcolo. Da qui la nuova determinazione in anni 24, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Catania Salvatore. Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. La trattazione della procedura di correzione - ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. - deve avvenire in contraddittorio, mentre nel caso in esame si è provveduto de plano. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si sostiene, anche al fine di prospettare l'interesse alla trattazione partecipata in sede di merito, che la ricognizione della volontà espressa nel primo provvedimento non è così pacifica, potendo pervenirsi ad una quantificazione diversa del trattamento sanzionatorio, ferma restando la necessità di rettifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Secondo la interpretrazione consolidata di questa Corte la adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale di cui all'art.130 cod.proc.pen. comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (v. Sez. I n.20984 del 2020, rv 279219). Nel caso in esame si è verificata trattazione de plano e vi è concreto interesse difensivo al rispetto del contraddittorio, come argomentato nel secondo motivo di ricorso. Da ciò deriva la necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHI 2