Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45956/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying probation due to insufficient motivation regarding risk assessment and favorable evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Lecce Surveillance Court's order denying Antonio De Franco probation, ruling the decision lacked necessary motivation. The defense argued the court ignored favorable evidence like job opportunities and volunteer work, focusing only on old behavioral reports. The court held that the lower tribunal failed to analyze all available data and must now reassess the risk and social recovery prospects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, comma 5, ord. pen.; Art. 133, c.p.p.: The surveillance court must provide complete and coherent motivation for denying probation, analyzing both risk factors and favorable elements without requiring proof of completed critical revision.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial surveillance court insufficient motivation risk assessment social recovery critical revision favorable evidence legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, comma 5, ord. pen.
Art. 133, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 1088 del 14.2.1997
Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019
da ultimo Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Franco Antonio nato a FRANCAVILLA FONTANA il 25/10/1960; avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Lecce; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale introdotta da De Franco Antonio . Costui sta espiando una pena per fatti di appropriazione indebita, bancarotta e diffamazione (con fine pena al 2028). In motivazione si rileva, in sintesi, che: a)la relazione di sintesi del maggio 2023 indica come ancora incompleto il processo di revisione critica;

b) occorre una previa sperimentazione esterna attraverso la fruizione di permessi premio . 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – De Franco Antonio.Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale realizza una mera apparenza di motivazione, non considerando i contenuti della domanda, ove si erano indicate le opportunità lavorative e la disponibilità all’attività di volontariato. Ci si concentra, di contro, sui precedenti penali e sui contenuti di una relazione di osservazione risalente ad un anno prima, da cui peraltro si desume l’avvio di un serio percorso di revisione critica. Al secondo motivo analoga doglianza di vizio di motivazione si dirige al mancato apprezzamento della domanda subordinata di semilibertà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. La motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza non risponde al principio di necessaria completezza circa la verifica dei dati istruttori disponibili e non esplica in modo adeguato le ragioni del diniego, in rapporto alla configurazione normativa dell'istituto. Vero è che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). Tuttavia nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli eventuali elementi conoscitivi favorevoli all'istante. Va inoltre considerato:

a) che l'esistenza di una specifica manifestazione di condotta antisociale è ovviamente presupposta in virtù della intervenuta condanna e il livello di pericolosità va sempre valutato in concreto, tenendo conto del fatto che l'istituto dell'affidamento in prova mira, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 47 ord.pen. a favorire il recupero del condannato;

b) che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (v. da ultimo Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).

3. Ai principi sin qui richiamati non si è attenuto il Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata, avendo essenzialmente basato la valutazione di attuale pericolosità sui contenuti di una relazione comportamentale risalente ad un anno dalla decisione, in cui peraltro si indicava come avviato il processo di revisione critica. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata per nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIACO