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Sentenza — n. 45955/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Le decisioni di merito sono state emesse in primo grado dal Tribunale di Perugia in data 8 ottobre 2021 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia in data 14 luglio 2023. La contestazione mossa agli imputati Golia Giulio e Caruso Luca in sede di esercizio dell'azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di Venturini Stefano, per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018. All'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. .

Regesto Legislator

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art. 660 cod.pen; Sentenza — n. 45955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La contestazione mossa agli imputati Golia Giulio e Caruso Luca in sede di esercizio dell'azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di Venturini Stefano, per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018. All'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. .

Parole chiave

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revisione della sentenza penale remissione della pena verdetto di colpevolezza azione civile ritiro della querela penale abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod.pen
La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Golia Giulio nato a NAPOLI il 07/06/1970 Parte Civile non ricorrente : Caruso Luca nato a ROMA il 12/04/1991 Venturini Stefano deceduto il 14.6.2024 - Caroli Maria teresa - erede di venturini stefano Venturini Federico - erede di venturini stefano - avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte d'Appello di Perugia vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella che ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità per avvenuta remissione di querela; udito il difensore avv. Stefano Toniolo che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Le decisioni di merito sono state emesse in primo grado dal Tribunale di Perugia in data 8 ottobre 2021 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia in data 14 luglio 2023. La contestazione mossa agli imputati Golia Giulio e Caruso Luca in sede di esercizio dell'azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di Venturini Stefano, per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018. All'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. .

Il difensore degli imputati ha proposto atto di ricorso, avverso la decisione di secondo grado, i cui contenuti vengono omessi in ragione dei successivi accadimenti. In data 14 giugno 2024 è deceduta la parte civile Venturini Stefano . In data 18 settembre 2024 gli eredi subentrati nella titolarità dell'azione civile, Caroli Maria Teresa e Venturini Federico hanno sottoscritto, in via congiunta, verbale di rimessione di querela nei confronti di Golia Giulio e Casruso Luca, con accettazione da parte degli attuali ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La decisione impugnata va annullata senza rinvio. Ed invero il reato di molestie di cui all'art. 660 cod.pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salva l'ipotesi - che nel caso in esame non ricorre - del fatto commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, in ragione della novellazione apportata con il d.lgs. n.150 del 2022 (all'art.3 comma 1 lett. b) . Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato in ragione del deposito dei verbali di remissione di querela sottoscritti dagli eredi della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIACOMO ROC