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Sentenza — n. 45892/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against execution judge revoking suspended sentence due to hidden statutory bar.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Laurenc Balla against an execution judge's order revoking his conditional sentence suspension. The defense argued that the appellate court, which knew of a statutory bar preventing the benefit, should have revoked it itself rather than the execution judge. The court ruled that the appellate court was precluded from exercising its own power of revocation due to the principle of devolution, making the execution judge's action based on the hidden bar legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 168, ultimo comma, cod. pen.: The execution judge may revoke a conditional sentence suspension granted in violation of a statutory bar known to the appellate court but unknown to the trial court, as the appellate court is precluded from exercising its own power of revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit execution judge power appellate court preclusion statutory bar ignorance principle of devolution cassation appeal dismissal sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
pen., in quanto il beneficio risultava concesso sebbene sussistesse una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Art. 168, ultimo comma, cod. pen.
La revoca era ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., in quanto il beneficio risultava concesso sebbene sussistesse una causa ostativa ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLA LAURENC nato il 21/07/1987 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 maggio 2024, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che risultava concesso a Laurenc Balla in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 19 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 1 ottobre 2021, in relazione alla condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa. La revoca era ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 168, ultimo comma, cod. pen., in quanto il beneficio risultava concesso sebbene sussistesse una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione rilevava che, come risultava dai certificati penali acquisiti, il precedente penale ostativo alla concessione del beneficio era rimasto ignoto al giudice di primo grado e ne aveva avuto cognizione il giudice di appello, che tuttavia non era stato investito di impugnazione del pubblico ministero né di sua formale sollecitazione in ordine alla illegittimità del beneficio.

2. La difesa di Laurenc Balla ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, 168, comma 3, cod. pen., 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Afferma che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio, perché esso non era stato revocato dal giudice di appello che pur conosceva della causa ostativa alla sua concessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in