Sentenza — n. 45647/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da My Lucio, tesa ad ottenere la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ritenendo assente la propria competenza in merito. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - My Lucio, deducendo erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, una volta intervenuta l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova (come nel caso in esame), il Tribunale di Sorveglianza è competente ad emettere il provvedimento di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art.47 comma 12 ord.pen. .
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45647/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - My Lucio, deducendo erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, una volta intervenuta l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova (come nel caso in esame), il Tribunale di Sorveglianza è competente ad emettere il provvedimento di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art.47 comma 12 ord.pen. .
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: My Lucio nato a NARDO' il 13/07/1979; avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Lecce; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi ; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Cuomo; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da My Lucio, tesa ad ottenere la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ritenendo assente la propria competenza in merito.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - My Lucio, deducendo erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, una volta intervenuta l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova (come nel caso in esame), il Tribunale di Sorveglianza è competente ad emettere il provvedimento di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art.47 comma 12 ord.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma dodici, ord. pen. (Sez. I n. 12775 del 2019, rv 276388). Si tratta di un orientamento condiviso dal Collegio, il che determina l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il giudizio. Così è deciso, 11/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO