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Sentenza — n. 45645/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding reduced penalty for contravention under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the cassation appeal, annulling the appellate judgment solely on the sentencing reduction for the contravention. The defense argued the penalty should have been halved rather than reduced by one-third under abbreviated trial procedures. The court ruled that the statutory provision mandates a 50% reduction for contraventions, ordering a new sentence of three months and €525 fine while rejecting other claims.

Regesto Legislator

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Art. 442 comma 2 cod. proc. pen.; The court must apply a 50% penalty reduction for contraventions in abbreviated trials, not the one-third reduction reserved for felonies.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure contravention sentencing penalty reduction ratio reformatio in peius continuation of crimes contravvenzione bagatellare delitto sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 1 comma 44 della legge n.103 del 2017
Art. 81 comma secondo cod. pen.
Art. 4 legge n.110 del 1975

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. IV n. 13806 del 7.3.2023
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bartoloni Danilo nato in UCRAINA il 04/03/2001 ; avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte di Appello di Ancona; vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in mesi tre di reclusione ed euro 525 di ammenda; in procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15 febbraio 2022 il Tribunale di Urbino – in rito abbreviato - ha affermato, per quanto qui rileva, la penale responsabilità di Bartoloni Danilo in riferimento ai reati contestati ai capi n.1 (tentato furto), n.3 (furto) e n.4 (porto di un martello con manico in legno e di uno scalpello con manico in legno, senza giustificato motivo) della imputazione, con condanna del medesimo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione (con pena quantificata per il reato satellite di cui al capo n.4 in mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa). Il Bartoloni è stato tratto in arresto in data 13 gennaio 2020, come descritto nella decisione di primo grado, ed in tale frangente veniva trovato in possesso degli strumenti atti ad offendere. Viene espressamente esclusa, dal Tribunale, la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, in virtù del negativo giudizio sulla personalità.

2. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza resa in data 12 gennaio 2024, ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela (ai sensi del d.lgs. n.150 del 2022) dei reati di cui ai capi n.1 e n.3 . Residuando la sola contravvenzione di cui al capo n.4, la Corte di merito ne ha determinato, in via autonoma, la relativa pena nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1050 di ammenda, ridotta per il rito a mesi quattro di arresto ed euro 700,00 di ammenda. Viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Bartoloni Danilo. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alla determinazione della pena correlata alla applicazione della diminuente di cui all’art.442 comma 2 cod.proc.pen. . La difesa del ricorrente evidenzia che - trattandosi di una contravvenzione - la pena andava ridotta, per la scelta del rito, della metà e non nella misura di un terzo. Inoltre si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, posto che in primo grado la pena, per il porto ingiustificato degli strumenti atti ad offendere, era stata quantificata nella misura inferiore di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di secondo grado non ha tenuto conto del fatto che, in riferimento alla condotta di furto, il danno arrecato dalla condotta tenuta dal Bartoloni è stato di particolare tenuità, aspetto che andava valutato anche in riferimento alla residua imputazione. Al momento del fatto, inoltre, il ricorrente era incensurato. 3.3 Al terzo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della sospensione condizionale della pena e, in ogni caso, vizio di motivazione su detto punto. Si evidenzia che la Corte di Appello fa riferimento alla condanna per reati di una certa gravità ma si tratta di fatto avvenuto dopo la commissione del reato oggetto di giudizio, il che ne esclude la ostatività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto della entità della diminuzione di pena correlata alla trattazione con rito abbreviato, ed è infondato nel resto.

2. La previsione di legge di cui all'art.442 comma 2 cod.proc.pen., come modificata ai sensi dell'art.1 comma 44 della legge n.103 del 2017, diversifica l'entità della diminuzione di pena in caso di condanna in rito abbreviato, determinandola nella metà se si procede per una contravvenzione. Nel caso in esame la diminuzione è stata operata - erroneamente - nella misura di un terzo (rimasta in vigore ove si proceda per un delitto) e, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio sul punto, con nuova determinazione della pena nella misura di mesi tre di arresto ed euro 525,00 di ammenda, come da dispositivo.

3. Per il resto, come si è già detto, il ricorso è infondato. Non può parlarsi di violazione del divieto di reformatio in peius, in ragione del mutato contesto processuale in cui è venuto a trovarsi il giudice di secondo grado, dato che la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975 da reato- satellite è venuta a proporsi come reato autonomo ed unico su cui determinare la sanzione. Si applica pertanto il consolidato orientamento interpretativo per cui il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, dopo l'annullamento della condanna per il reato di maggiore gravità, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (così, Sez.

IV n. 13806 del 7.3.2023, rv 284601). Nel caso in esame la pena-base determinata in primo grado (in relazione al delitto di furto) era superiore a quella individuata in sede di appello per la sola contravvenzione, sicchè il principio è pienamente rispettato.

4. I residui motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il giudizio in tema di circostanze attenuanti generiche non risente della scarsa entità del danno patrimoniale arrecato dalla condotta di furto, posto che ad essere oggetto di valutazione è la diversa condotta del porto degli strumenti atti ad offendere e, quanto al diniego della pena sospesa si ripropone un tema che è stato correttamente vagliato in sede di merito sulla base di un giudizio negativo sulla personalità del condannato, tale da impedire la formulazione di una prognosi favorevole sulle future condotte. Tale giudizio negativo è sostenuto dalla constatazione della grave condotta di reato emergente dal cerificato penale, anche se posteriore al fatto oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi tre di arresto e euro 525 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 11/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFA