Cassation appeal against probation supervision court decision reclassified as opposition to preserve procedural acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Giuseppe D'Ambrosio as an opposition to the probation supervision court's negative decision on his community service. The appellant argued that facts occurring after the probation period and lack of adversarial proceedings violated specific articles of the Penal Procedure Code. The court held that while a direct cassation appeal was procedurally erroneous, the principles of legal act conservation and favor impugnationis required treating the filing as an opposition to preserve the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: When a cassation appeal is improperly filed against a supervision court decision on probation outcomes, it must be reclassified as an opposition to ensure the conservation of legal acts and the preservation of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza; in subordine ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava l'esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale era stato ammesso Giuseppe D'Ambrosio con provvedimento del 25 marzo 2020.
2. Propone ricorso per cassazione Giuseppe D'Ambrosio, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., per essere stati valutati, ai fini del giudizio negativo espresso, fatti successivi al termine del periodo di prova;
2) inosservanza di norme processuali sanzionata a pena di nullità, per essere stata assunta la decisione senza la dovuta instaurazione del contraddittorio;
3) vizi della motivazione, non avendo il provvedimento impugnato illustrato le ragioni per cui i fatti ivi richiamati sarebbero idonei alla formulazione di un giudizio negativo sulla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo quanto disposto dall'art. 678, comma 1-bis, cod. pro. pen., il Tribunale di sorveglianza, nella materia della valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, provvede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'esperibilità della sola opposizione avverso la decisione resa.
2. Nella specie, pertanto, il ricorso diretto per cassazione risulta erroneamente proposto. Esso, però, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione per i principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487 - 01), con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così