Cassation appeal against execution incident dismissed; treated as opposition to preserve procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against an order declaring an execution incident inadmissible, reclassifying it as an opposition to preserve the legal act. The appellant argued this was the first time the confiscation quantum issue was raised, but the court noted the underlying execution incident had already been rejected definitively. Consequently, the appeal was transmitted to the Court of Appeal for decision as an opposition rather than a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 676 comma 1 cod. proc. pen.: When a cassation appeal against an execution incident is inadmissible due to prior final rejection of the same issue, it must be qualified as an opposition and transmitted to the execution judge to preserve the legal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LERNIA MARIA ROSARIA nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 22/10/1954 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Maria Rosaria Di Lernia, avverso il provvedimento del Procuratore generale presso la stessa Corte emesso in data 12 febbraio 2018, che aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente, di un immobile sito in Vimercate, via Principato n. 2-2/a, disposta nel procedimento penale nei confronti di Luciano Quartiere che si era concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 19 febbraio 2015. A ragione, rilevava che era stata richiesta la revoca di detto decreto e, in subordine, la rideterminazione in euro duecentomila del quantum confiscabile, riproponendo però le stesse questioni già disattese in un precedente incidente di esecuzione, rigettato con provvedimento divenuto definitivo in data 8 luglio 2020; da ciò derivando, dunque, l'inammissibilità del medesimo incidente di esecuzione.
2. Propone ricorso per cassazione Maria Rosaria Di Lemia, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. Francesco Emanuele Fasto, denunciando violazioni dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizi della motivazione. Deduce che l'incidente di esecuzione non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, in quanto tramite lo stesso era stata introdotta per prima volta la questione della rideterminazione del quantum della confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato è stato emesso "de plano" in materia di confisca, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamata dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. Tale disciplina non consente di proporre avverso la decisione come sopra pronunziata direttamente ricorso per cassazione, prevedendo esclusivamente l'esperibilità dell'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Ciò nonostante, il ricorso per cassazione nell'interesse di Maria Rosaria Di Lernia non va dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione per la decisione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 20024, Quarto, Rv. 285720 - 01).
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.