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Ordinanza — n. 45555/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible opposition, requiring transmission to appellate court for execution review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a third-party beneficiary seeking restitution of confiscated property. The appellant argued violations of the Penal Code, but the court held that the correct remedy for challenging an execution order is an opposition before the same judge. Consequently, the appeal was reclassified as an opposition, and the case files were transmitted to the Court of Appeal of Naples for decision.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: When a third party challenges an execution order denying restitution of confiscated property, the exclusive remedy is opposition before the original judge, not a cassation appeal.

Parole chiave

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confiscated property restitution third party beneficiary execution order challenge opposition vs appeal penal procedure code impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cpv. n. 2) cod. pen.
Iaia ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione dell'art. 240 cpv.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 676, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - applicabile sulla base dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché dell'esistenza della voluntas impugnationis (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3356 del 25/11/2021, dep. 2022, Sacco
(Sez. 1, n. 3356 del 25/11/2021, dep. 2022, Sacco).
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iaia Ada Maria, nata a Bari il 02/02/1953 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Ada Maria Iaia -terza intestataria dei beni immobili confiscati con sentenza della medesima Corte, emessa in data 21 aprile 2023 nel processo a carico di Luigi e Salvatore Bonavolta, divenuta irrevocabile- diretta ad ottenere la revoca della misura ablatoria e la restituzione a sé dell'intero compendio.

2. Iaia ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione dell'art. 240 cpv. n.

2) cod. pen. e il vizio di motivazione.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di mancato accoglimento dell'istanza di restituzione, promossa dal terzo rimasto estraneo al processo, è esperibile unicamente il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3356 del 25/11/2021, dep. 2022, Sacco). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - applicabile sulla base dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché dell'esistenza della voluntas impugnationis (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01) - il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione al riguardo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Co