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Sentenza — n. 45545/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45545/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha dichiarato Carlo Perego colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., in relazione alle molestie in danno di Maria Giovanna Zannbito (condotte del luglio e novembre 2018 e del novembre 2020), derubricando in tali termini l'originaria contestazione di atti persecutori. Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di quattrocento euro di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi mille euro.

Regesto Legislator

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art. 660 c.p, art. 660 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45545/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, con liquidazione riservata alla sede competente trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01).

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie gravi addebiti penali persecuzione politica reati contro l'integrità sessuale nozione di molestie accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 660 c.p
art. 660 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perego Carlo, nato a Trezzo sull'Adda il 15/06/1958 avverso la sentenza del 14/02/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, avvocato Marco Baio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con il favore delle spese di lite del grado; udito il difensore dell'imputato, avvocato Valentina Bergami, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha dichiarato Carlo Perego colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., in relazione alle molestie in danno di Maria Giovanna Zannbito (condotte del luglio e novembre 2018 e del novembre 2020), derubricando in tali termini l'originaria contestazione di atti persecutori. Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di quattrocento euro di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi mille euro.

2. Ricorre Perego per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico di ricorso deduce la violazione dei criteri legali di valutazione della prova dichiarativa e il vizio di motivazione. La sentenza impugnata non conterrebbe «alcun passaggio testuale nel quale siano evidenziate le ragioni per le quali il reato, così riqualificato, si debba ritenere effettivamente consumato, né tampoco [...] qualsivoglia valutazione delle risultanze istruttorie del dibattimento». Nessun passaggio argomentativo sarebbe dedicato al riscontro degli elementi costitutivi del reato di molestie, in punto di elemento materiale e psicologico, né all'illustrazione dei criteri adottati per saggiare la bontà delle dichiarazioni della persona offesa e del di lei compagno, Vito Lepera, uniche fonti probatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato; come tale, esso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente l'occorso, muovendo dalle dichiarazioni della persona offesa, che vengono incrociate con produzione sanitaria documentale e con la testimonianza del compagno della donna, che funge da indiretto riscontro. Sulla base di tale costituto probatorio (il narrato della vittima, con i relativi elementi di corroborazione) il Tribunale accerta la storicità dei ripetuti episodi ingiuriosi di cui in imputazione, individuandone l'attitudine molesta e accertando gli ulteriori requisiti (pubblicità dei luoghi e carattere petulante della condotta complessiva) costitutivi del reato di cui all'art. 660 cod. pen., giudizial ente ritenuto.1.2.

Ciò posto, non corrisponde manifestamente al vero che la sentenza impugnata non abbia illustrato e vagliato le risultanze istruttorie del dibattimento, o non abbia identificato - sotto il profilo fattuale e giuridico - gli estremi del ravvisato reato di molestie. Il ricorrente, per contro, si duole della valutazione giudiziale in termini astratti ed ipotetici, senza indicare sotto quale specifico profilo l'apprezzamento probatorio risulterebbe incompleto o altrimenti deficitario, per quali ragioni i testimoni dovrebbero dirsi eventualmente inattendibili o sotto quale altro aspetto il ragionamento giudiziale andrebbe considerato viziato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, con liquidazione riservata alla sede competente trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zambito Maria Giovanna, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Milano, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il