Cassation court dismisses appeal against probatory seizure order, ruling third party lacks standing to contest procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Angelina Conforti's appeal against a Naples court order revoking part of a probatory seizure. Conforti argued the seizure was illogical and lacked motivation, claiming exclusive ownership of the seized funds unrelated to the crime. The court rejected this, holding that a third party opposing seizure can only challenge their own exclusive availability and lack of illicit links, not the underlying procedural reasons for the seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A third party opposing a probatory seizure is limited to contesting their own exclusive availability and the absence of personal links to the illicit origin of the asset, lacking standing to challenge the procedural grounds justifying the seizure once the illicit title of the asset is established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONFORTI ANGELINA nato a BOSCOREALE il 14/12/1959 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manulli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame proposta dai coniugi Giampiero Federico e Angelina Conforti avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 18 maggio 2024, nel procedimento penale nei confronti del primo per il reato di cui all'art. 441 cod. pen., revocava il sequestro di cui sopra quanto alla somma di euro 7.000 rinvenuta nell'abitazione di Giampiero Federico, mentre lo confermava relativamente alla somma di euro 20.160 rinvenuta in altra abitazione ritenuta "coniugale".
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Angelina Conforti, tramite il difensore e procuratore speciale, lamentando la nullità del decreto e illogicità e carenza della motivazione, con riguardo all'esistenza delle esigenze probatorie. Rileva che, secondo le stesse giustificazioni adottate in sede di merito, il vincolo reale è stato disposto sulla somma di euro 20.160 solo in quanto profitto del reato, in assenza pertanto di qualsiasi finalità attinente alle indagini in corso. Osserva, inoltre, che la decisione non solo risulta contraddittoria a fronte della restituzione della somma di euro 7.000, ma anche si è fondata su considerazioni che non consentono di disconoscere l'esclusiva l'appartenenza della somma di euro 20.160 alla sola ricorrente, per ragioni estranee al reato addebitato al Federico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il ricorso per cassazione nella materia di cui trattasi è ammesso solamente per violazione di legge, di talché con riguardo alla motivazione le censure possono riferirsi solamente alla sua inesistenza o alla mera apparenza, avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti che possono giustificare il sequestro probatorio (fra le altre, Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314 - 01). Va, inoltre, rilevato che, in materia di sequestro, il terzo, che vi si oppone, può svolgere deduzioni solo in ordine alla propria disponibilità esclusiva e all'assenza di personali collegamenti con la provenienza e conservazione illecita del bene; sicché egli non è legittimato a contestare la sussistenza delle ragioni processuali che hanno giustificato il sequestro, in quanto, una volta non smentita l'illecita titolarità del bene in capo alla persona nei cui confronti si è provveduto, il terzo neppure può avere interesse alla decisione sulla restituzione (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439 - 01). ,„é/ • 3.
Le deduzioni svolte nel ricorso, quanto all'appartenenza alla ricorrente del denaro in sequestro, censurano in realtà la sola adeguatezza di un percorso motivazionale che non risulta apparente. La difesa, al riguardo, espone critiche (nell'ultima pagina del ricorso) che dimostrano semplicemente la non condivisione delle argomentate valutazioni di merito. Ed infatti, il Tribunale non ha mancato di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto l'appartenenza all'indagato della somma di cui trattasi, sia per il suo importo, sia per le relazioni da lui mantenute con la ricorrente e con l'abitazione coniugale, in cui è stata rinvenuta la somma di euro 20.160.
Né, del resto, la motivazione ha omesso di spiegare il motivo per cui i medesimi presupposti del sequestro non sono stati ritenuti in relazione all'altra somma, di importo ben inferiore, rinvenuta nell'altra abitazione riferibile al solo indagato e del pari sottoposta a perquisizione (pagg. 2-3 dell'ordinanza). Da ciò l'infondatezza di tutti i rilievi mossi sul punto.
4. Le doglianze esposte in tutte le restanti parti del ricorso risultano, invece, inammissibili, in quanto neppure mettono specificatamente in discussione la provenienza illecita del denaro, ma sono rivolte alle finalità del sequestro, sicché le critiche restano estranee alla rivendicazione della disponibilità del bene da parte del terzo estraneo al reato. Si tratta, dunque, di un genere di rilievi che, in ragione di quanto rilevato in premessa, la ricorrente non è legittimata a dedurre.
5. Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de