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Sentenza — n. 45210/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of alternative detention measures due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Paolo Esposito's appeal against the Naples surveillance court's refusal to grant alternative detention measures. Esposito argued the residual sentence was miscalculated and his lack of recent criminal record was ignored, while the defense requested new documents regarding pending charges. The court rejected these claims because new evidence is inadmissible in cassation proceedings and the lower court correctly assessed the risk based on established facts and prior coercive measures.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against the rejection of alternative detention measures is inadmissible if it relies on new evidence or challenges the calculation of the residual sentence, as the cassation review focuses solely on the correctness of the risk assessment based on existing knowledge of the convict's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative detention measures surveillance court appeal residual sentence calculation new evidence inadmissibility risk assessment criteria coercive measures history cassation review scope proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PAOLO nato a NAPOLI il 31/03/1976 avverso l'ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza con la quale Paolo Esposito aveva chiesto la concessione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena ancora da scontare, per effetto di una condanna, con sentenza del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2017, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 5, e 80, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 3 ottobre 2014.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Paolo Esposito, tramite il difensore, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che il Tribunale non ha correttamente quantificato il residuo di pena detentiva da scontare (consistente in soli venticinque giorni), che, rigettandosi finanche l'ammissione alla detenzione domiciliare, non è stata considerata l'incensuratezza di Esposito negli ultimi dieci anni, e che nel procedimento penale pendente a suo carico non si era formata la prova del coinvolgimento in reati.

3. Con memoria in data 13 ottobre 2024, il difensore del ricorrente, allegando documentazione (provvedimenti relativi all'esecuzione e alla revoca di misure cautelari) di cui chiede l'acquisizione, insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va anzitutto osservato che la produzione di nuova documentazione richiesta dal difensore non è consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, afferisce a questioni che, come quelle relative all'esatta determinazione della pena da espiare (già rappresentate nel ricorso), non rilevano, ai fini della presente decisione, in ordine alla correttezza dello scrutinio di merito delle condizioni per l'ammissione del ricorrente alle richieste misure alternative alla detenzione.

3. Invero, tale scrutinio è incentrato su una valutazione attuale fondata sull'esame complessivo degli elementi di conoscenza acquisiti sulla personalità del condannato, che possano consentire di ravvisare un iter di rivisitazione critica già avviato e di formulare una ragionevole prognosi sull'utile esperimento della misura (fra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020. M., Rv. 277924,- 01). Tale valutazione ben può prendere in considerazione non solo i reati per cui è stata irrogata la pena da porre in esecuzione, ma anche quelli addebitati in altri procedimenti anche in corso, specialmente se tali fatti sono sopraggiunti ai primi.

Al riguardo, il Tribunale ha svolto appropriate considerazioni nel senso di una prognosi 'negativa, ponendo in evidenza fatti ripetuti nel tempo indicativi di un radicamento delle manifestazioni criminali, anche in ambito associativo mafioso, per come fra l'altro attestato dall'adozione di diverse misure cautelari, fino al 2020. Le doglianze mosse dalla difesa, oltre a proporre gli inconducenti rilievi sulla corretta determinazione della pena da espiare, introducono generiche affermazioni circa la fondatezza delle accuse in sede cautelare richiamate nel provvedimento, escludendo in termini meramente assertivi la sottoposizione a misure cautelari.

Di talché, si tratta di critiche che non possono smentire, in sede di scrutinio di legittimità, la correttezza del percorso motivazionale al quale si rivolgono.

4. Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese