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Sentenza — n. 44945/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to prior extinction of crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court's decision to revoke the conditional suspension of sentence granted to Annunziata Passalacqua. The court found that the revocation was legally impossible because the original crime had already been extinguished by the passage of time and lack of recidivism under Article 167 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as the legal remedy for the initial procedural defect could no longer be activated.

Regesto Legislator

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Art. 164, 167, 168 cod. pen.: The revocation of a conditional sentence suspension for a genetic defect is barred if the crime has already been extinguished by the lapse of the probation period and absence of recidivism, ensuring legal certainty.

Parole chiave

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conditional sentence suspension extinction of crime procedural defect revocation probation period lapse legal certainty principle revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.
Art. 167 cod. pen.
per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod.
Art. 168 cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell’art. 168 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione.
Art. 172 cod. pen.
Art. 173 cod. pen.
pen., richiamato per le contravvenzioni dal terzo comma dell'art. 173, se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, nel caso di specie rappresentata dalla revoca del beneficio sospensivo, il termine di prescrizione non decorre sino al giorno in cui la condizione si è verificata)”].
art. 168 cod. pen
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell’art. 168 cod. pen.
art. 167 cod. pen
per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli
Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv.
Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, Cazzaniga
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di:PASSALACQUA ANNUNZIATA nato a CATANZARO il 30/06/1966 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato riconosciuto ad Annunziata Passalacqua, in violazione del disposto dell’art. 164 quarto comma cod. pen., con sentenza del 02/07/2014 (decisione riformata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19/10/2017, passata poi in giudicato il 16/10/2018, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso il 03/04/2014).

Tale provvedimento è basato sul rilievo che - dal fascicolo del giudizio di cognizione, acquisito nel corso della procedura esecutiva - fosse evincibile come al Tribunale di Catanzaro, che aveva accordato tale beneficio, non fosse documentalmente nota l’esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio stesso, non risultando – dal certificato del casellario giudiziale - l’esistenza delle due condanne emesse a carico della richiedente e già condizionalmente sospese (trattasi della sentenza della Pretura di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 11/05/1996, di condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro seicento di multa e della sentenza del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 29/06/2003, di condanna alla pena di euro trentamila di ammenda).

Il provvedimento reiettivo si fonda sul rilievo della mancata attivazione – ad opera del Pubblico ministero – degli ordinari mezzi di impugnazione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell’art. 168 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. Il primo profilo di contraddittorietà del provvedimento impugnato si annida nella parte in cui il Tribunale – una volta dato atto della mancata conoscenza, da parte giudice della cognizione, dell’esistenza della dedotta causa ostativa – afferma che il Pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione, avverso la ulteriore, illegittima concessione del beneficio. Trattasi, comunque, di un caso di revoca obbligatoria del beneficio; essa può quindi essere disposta dal giudice dell’esecuzione, a prescindere dalla conoscenza, o meno, dell’esistenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già sintetizzato in parte, vi è stata in executivis - ad opera del Pubblico ministero - la richiesta di revoca della terza sospensione condizionale della quale aveva fruito la Passalacqua; il giudice dell’esecuzione ha disatteso la domanda, sul presupposto che sarebbe stato indispensabile, invece, proporre impugnazione. Da ciò, il ricorso in sede di legittimità, avverso tale provvedimento. 2.1. Giova immediatamente precisare l’erroneità del presupposto dal quale muove l’avversata decisione, che contrasta con il dictum della recente Sez.

U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione››. A tanto deve aggiungersi che - secondo quanto espresso dallo stesso provvedimento impugnato - al giudice della cognizione non era documentalmente nota la presenza della causa ostativa, per essere la stessa non risultante dal casellario; tale elemento rendeva allora improponibile, secondo logica, l’ipotesi di impugnazione ad opera del Pubblico ministero. 2.2.

Tanto premesso, questo Collegio intende però dare continuità al principio di diritto, recentemente enunciato da questa Corte, secondo il quale non è più consentito procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta che risulti positivamente decorso il termine di cinque anni dalla concessione dello stesso; e infatti, si è in tal caso ormai conclusa con esito favorevole la prova, che rappresenta il momento fondamentale del richiamato istituto. Tale regola ermeneutica è stata fissata da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, rv. 286411, a mente della quale:

‹‹Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena›› [nella parte motiva di tale decisione è dato leggere quanto segue:

“La revoca, prevista dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., ha struttura e funzione del tutta diverse da quelle stabilite nel primo comma. Essa non è costitutivamente correlata al verificarsi di fatti nuovi, che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, né si atteggia dunque a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi (revoca in senso stretto). Dal lato finalistico, essa pone rimedio non già alla constatata frustrazione degli scopi della sospensione condizionale, bensì all'inesistenza, originaria, dei presupposti applicativi del beneficio.

Ciò posto, il nuovo istituto deve essere raccordato con le previsioni di cui all'art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogo all'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli. Proprio in virtù delle caratteristiche strutturali e funzionali sopra illustrate, la revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perché tali, ad escludere l'operatività del meccanismo di estinzione del reato.

Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare ad un vizio genetico del provvedimento concessivo, l'attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico, nell'antecedente avveramento dell'effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l'effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamente ammessa dall'ordinamento:

Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167- 01) non sia ancora intervenuta … La soluzione indicata è coerente con il quadro normativo, in cui l'esito di estinzione del reato si produce per legge in presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a proposito dell'analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994- 01), nonché con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche. A ragionare diversamente, il condannato - pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sé ascrivibili - rimarrebbe esposto sine die all'eventualità di un'esecuzione penale, ancorché in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire (se solo si consideri che, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., richiamato per le contravvenzioni dal terzo comma dell'art. 173, se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, nel caso di specie rappresentata dalla revoca del beneficio sospensivo, il termine di prescrizione non decorre sino al giorno in cui la condizione si è verificata)”]. 2.3.

Nel caso di specie, la sentenza che ha accordato il beneficio al Passalacqua risale al 02/07/2014 ed è divenuta irrevocabile il 16/10/2018; la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, invece, reca la data del 16/02/2024, per cui si colloca in epoca successiva, rispetto al quinquennio deputato allo svolgimento della prova; tale richiesta, quindi, risulta non più proponibile, in quanto contrastante con il succitato principio di diritto.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ri