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Sentenza — n. 44790/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial confiscation revocation, upholding GIP's valuation and bankruptcy asset separation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniele Balducci's appeal against the GIP's order refusing partial confiscation revocation. Balducci argued the valuation was flawed and that bankruptcy-acquired assets should be excluded from the confiscable mass under Art. 63 D.lgs. 159/2011. The court found the appeal unfounded, noting the GIP correctly applied a prudent valuation criterion and clarified that bankruptcy assets are only excluded if already subject to preventive seizure.

Regesto Legislator

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Art. 63 D.lgs. 159/2011; Art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011: The court's choice of a prudent valuation criterion among competing expert opinions is valid in legality proceedings, and bankruptcy-acquired assets are excluded from confiscation only if already subject to preventive seizure, not automatically.

Parole chiave

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confiscation revocation preventive seizure bankruptcy active mass valuation criterion legality proceedings D.lgs. 159/2011 GIP order sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 63 D.lgs. 159/2011
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, in particolare dell’art. 63 D.lgs. 159/2011.
Art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, in particolare dell’art. 63 D.lgs.
art. 63 D.lgs. 159/2011
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, in particolare dell’art. 63 D.lgs. 159/2011.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 43845 del 14/10/2022
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BALDUCCI DANIELE, nato a Rimini il 16/04/1966 avverso l'ordinanza del 07/05/204 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita le relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI che chiedeva il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con ordinanza del 7 maggio 2024, respingeva l’istanza presentata nell’interesse di Balducci Daniele e volta ad ottenere la revoca parziale della confisca con restituzione all’istante di quanto eccedente il valore economico sottoposto a confisca per equivalente. Detta ordinanza era stata resa nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Corte in quanto il provvedimento non era stato reso previa instaurazione del contraddittorio.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento, in particolare che il provvedimento abbia utilizzato per le proprie determinazioni una perizia di stima fondata su valori non corretti e disancorati dalla realtà. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, in particolare dell’art. 63 D.lgs. 159/2011. Secondo il ricorrente i beni appresi nell’ambito della procedura fallimentare DB Immobiliare S.r.l. avrebbero dovuto essere esclusi dalla massa attiva fallimentare e computati al fine di valutare l’eccedenza della confisca, dovendo prevalere, secondo la lettera dell’art. 63 D.lgs. 159/2011, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui diritti di credito vantati sul medesimo bene a seguito di qualsiasi procedura concorsuale.

Riteneva fuorviante quanto contenuto in una nota esplicativa che distingueva i beni acquisiti all’attivo fallimentare e quelli oggetto della confisca penale, poiché, in realtà, il provvedimento cautelare fa riferimento a tutti i beni immobiliari riconducibili alla DB. Il sostituto procuratore Francesca Costantini depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia un vizio motivazionale che è insussistente, poiché il provvedimento impugnato nella determinazione del valore dei beni sottoposti a confisca fa riferimento ai valori di stima più contenuti, secondo un criterio prudenziale, dando atto della ragione per la quale effettua tale scelta. Pertanto, di fatto, il ricorrente non lamenta un vizio di motivazione bensì sollecita una rivalutazione nel merito dei valori degli immobili, secondo quanto concluso da un diverso consulente. In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. (Sez. 5 -, Sentenza n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807) 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché, secondo quanto affermato nell’impugnato provvedimento, nessuno dei beni sottoposti a confisca penale era anche ricompreso nell’attivo fallimentare, tanto è vero che il provvedimento impugnato indica quali sono i beni sono sottoposti a confisca e evidenzia come non siano stati appresi all’attivo fallimentare, proprio perché già sottoposti a sequestro preventivo trascritto.

Né è corretta l’osservazione del ricorrente secondo cui i beni di cui alla massa attiva fallimentare debbano ricomprendere sempre tutti i beni posseduti del fallito, indipendentemente dalla sussistenza sui medesimi di vincoli penali; ciò si ricava, oltre che da argomentazioni di carattere logico, dal fatto che l’art. 63 co 6 D.lgs. 159/2011 prevede esplicitamente l’ipotesi, che è una sola delle possibili evenienze, che nella massa attiva del fallimento siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro: in questo caso il tribunale dichiara chiuso il fallimento; ma ovviamente sono prevedibili situazioni in cui - a contrario - vi siano beni ricompresi nell’attivo fallimentare, ma non sottoposti a sequestro.

Il fatto che l’ordinamento regoli il conflitto fra procedure in caso di incapienza del patrimonio non legittima la conclusione che nel caso contrario di capienza, si debba escludere la possibilità per la curatela di apprendere beni estranei alla misura ablativa – come avvenuto nel caso in esame - e che, in conseguenza, il debitore possa opporsi a tale risultato, invocando l’attrazione nell’area del vincolo penale dei beni appresi dalla procedura fallimentare.

2. Il ricorso deve essere rigettato il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presid