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Sentenza — n. 44761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal allowing appellate court to reduce sentence less than first instance under reformatio in pejus rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giacomo Giuseppe Gulizia against the Second Instance Court's sentencing decision. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of *reformatio in pejus* by reducing the sentence less than the first instance court had done. The court ruled that the appellate court legally balanced mitigating circumstances against aggravating factors and confirmed the final sentence, which was not higher than the original conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 4, c.p.p.; Art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.: The appellate court, when reforming a judgment solely on the defendant's request, may reduce the sentence by a lesser degree than the first instance if it properly balances mitigating and aggravating circumstances, provided the final penalty is not higher than the original one.

Parole chiave

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reformatio in pejus appellate review balancing of circumstances bankruptcy fraud sentencing reduction bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 4, c.p.p.
pen., in relazione agli art. 597 comma 3 e 627 comma 3 cod.
Art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.
216 LF, non dessero luogo all'applicazione di un'aggravante, ma ad un concorso di reati unificati ai sensi dell'art. 219, comma 2 n.1, L.
art. 69 cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania, investita del solo gravame proposto dall'imputato, con pronuncia del 09/02/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale etneo, sul presupposto dell'erroneità dell'operazione di bilanciamento ex art. 69 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
1 L.F., stimando le prime prevalenti sulla seconda; ha infine operato la diminuzione della pena base ex art. 62 bis cod.
art. 597 cod. proc. pen
In motivazione, la Corte chiarisce che «...proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola
Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza
Si tratta di una scelta esegetica che si pone nel solco di precedenti pronunce, tra cui Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv.
Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, Cundari
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: GULIZIA GIACOMO GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1953 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta Jge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/03/2014, il Tribunale di Catania riteneva Giacomo Giuseppe Gulizia re5pontbile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore unico e socio accomandatario della società La Dispensa s.r.1, e, concessegli le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 L. Fall., lo condannava alla pena di anni tre di reclusione.

2. La Corte di appello di Catania, investita del solo gravame proposto dall'imputato, con pronuncia del 09/02/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale etneo, sul presupposto dell'erroneità dell'operazione di bilanciamento ex art. 69 cod. proc. pen. effettuata dal primo Giudice (in considerazione del fatto che le due diverse condotte di bancarotta, contestate ex art. 216 LF, non dessero luogo all'applicazione di un'aggravante, ma ad un concorso di reati unificati ai sensi dell'art. 219, comma 2 n.1, L. F.), aveva rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base anni quattro di reclusione, ridotta per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche alla pena finale indicata.

3. Con sentenza n. 327 del 18/10/2021, la Quinta Sezione penale di questa Corte, ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la citata sentenza emessa dalla Corte territoriale; in particolare il Giudice di legittimità, con la sentenza rescindente, ha osservato come erroneamente la Corte territoriale etnea avesse ritenuto che la circostanza di cui all'art. 219 co.2 n. 1 L.F., correttamente ritenuta sussistente in quanto contestata in fatto, non fosse bilanciabile con le circostanze attenuanti; del pari era incorsa in errore la Corte in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di "reformatio in pejus", avendo ritenuto che il Tribunale avesse individuato, quale pena base, quella di anni quattro di reclusione, mentre dalla lettura della sentenza di primo grado era chiaramente arguibile che la pena base, individuata da quel Giudice, fosse quella di anni tre di reclusione.

4. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, con sentenza deliberata il 02/10/2023, ha rideterminato la pena inflitta al Gulizia nei seguenti termini: pena base anni tre dì reclusione, diminuita, in misura inferiore ad un terzo, per le già concesse circostanze attenuanti generiche, da stimarsi prevalenti rispetto alla circostanza di cui all'art. 219 co.2 n. 1 L.F., ad anni due mesi otto di reclusione; ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari conformandole alla durata della pena detentiva inflitta, ed ha infine revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

5. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giacomo Giuseppe Gulizia, attraverso il difensore avv. Michele Ragonese, deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 597 comma 3 e 627 comma 3 cod. proc. pen. Si duole in particolare il ricorrente della violazione, nella sentenza rescissoria, del divieto della reformatio in pejus in relazione alla riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 09/02/2021.

6. La Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, dott.ssa Valentina Manuali, ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

2. La Corte di merito, in sede di rinvio, ha, in ottemperanza del dictum contenuto nella sentenza rescindente, operato un diverso calcolo della pena inflitta a Gulizia, ponendo come pena base per il delitto di cui all'art. 216 L. F. quella di anni tre di reclusione; ha quindi operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza ex art. 219 co.2 n. 1 L.F., stimando le prime prevalenti sulla seconda; ha infine operato la diminuzione della pena base ex art. 62 bis cod. pen., in misura inferiore ad un terzo, in considerazione delle «gravi modalità concrete di realizzazione dei più fatti di bancarotta», pervenendo alla pena finale di anni due mesi otto di reclusione, pena non superiore a quella precedentemente inflitta.

3. Diversamente da quanto opinato dalla Difesa, l'operazione descritta deve ritenersi del tutto legittima, alla luce del condivisibile principio affermato da Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086 - 02, secondo cui «nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti)».

In motivazione, la Corte chiarisce che «...proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita, poichè l'uso delle locuzioni 'pena complessiva irrogata' e 'corrispondentemente diminuita' .....conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale...» e «...sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660 secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purchè fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione».

Si tratta di una scelta esegetica che si pone nel solco di precedenti pronunce, tra cui Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667-01 («Nel giudizio di appello, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto (nella specie, da rapina consumata a rapina tentata) comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali»), e che è stata recentemente ribadita da Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311 - 01, secondo cui «nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante) operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a.quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice».

4. Nel caso di specie, come visto, la Corte territoriale, nella sentenza rescissoria non ha inflitto una pena superiore a quella precedentemente inflitta, essendo pervenuta, con operazione legittima, a determinare la medesima pena stabilita nella sentenza annullata da questa Corte di legittimità, emendando gli errori effettuati in precedenza, ed attraverso un percorso, logicamente motivato, ineccepibile: in particolare la riduzione in misura inferiore ad un terzo per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che legittima per i motivi sopra sunteggiati, appare anche supportata da adeguata motivazione, non specificatamente aggredita in seno al ricorso.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.